Perizia: giusta causa di revoca la sub delega del mandato
Nella perizia contrattuale la revoca, a opera di alcuni soltanto dei mandanti, del mandato collettivo conferito ai periti e, in presenza di una giusta causa, immediatamente produttiva dell'effetto estintivo, che si produce ex nunc e che, in caso di contestazione, spetta al giudice di accertare con sentenza dichiarativa, senza che tuttavia la proposizione di tale azione costituisca condizione di efficacia della revoca stessa. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 17443 del 2016. Ove le parti abbiano incaricato uno o più esperti, anche costituiti in collegio, di svolgere una perizia contrattuale, costituisce giusta causa di revoca la subdelega, da parte di essi, a un diverso esperto dell'intero incarico valutativo ricevuto, salvo non consti il consenso esplicito in tal senso dei soggetti mandanti.
La decisione in esame - Con la decisione in esame la Cassazione ha sottolineato le differenze tra la perizia contrattuale e l'arbitrato irrituale. Con la prima le parti conferiscono a uno o più terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito non di risolvere una controversia giuridica, come nel secondo, ma di formulare un apprezzamento tecnico che si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà; a sua volta, la perizia contrattuale si distingue dall'arbitraggio di cui all'articolo 1349 del Cc, perché l'arbitro-perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche e ai criteri tecnico-scientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere. Sia nell'ipotesi di arbitrato irrituale, sia di perizia contrattuale, la decisione degli arbitri-periti è impugnabile soltanto attraverso le tipiche azioni di annullamento del contratto, e non anche attraverso gli strumenti previsti dal codice di rito civile per i lodi rituali.
Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 31 agosto 2016 n. 17443