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Persona, relazioni familiari e minorenni: la riforma Cartabia, traguardo importante

La Riforma interviene sulle varie problematiche esistenti (pluralità di riti, frazionamento delle competenze tra più giudici) in modo sistematico, riportando la tutela persone, relazioni familiari e minorenni nell'alveo costituzionale del giusto processo, assicurando la presa in carico olistica delle persone di età minore e di altri soggetti vulnerabili nelle relazioni familiari.

di Maria Giovanna Ruo *

La legge di Riforma della giustizia civile, approvata in via definitiva dalla Camera il 25 novembre 2021 riguarda anche l'area di tutela dei diritti della persona, dei minorenni e delle famiglie segnando l'inizio di una nuova epoca in cui tutti i procedimenti relativi avranno un unico rito e le competenze saranno concentrate davanti a un unico giudice specializzato e prossimo.

La Riforma interviene sulle varie problematiche esistenti (pluralità di riti, frazionamento delle competenze tra più giudici) in modo sistematico, riportando la tutela persone, relazioni familiari e minorenni nell'alveo costituzionale del giusto processo, assicurando la presa in carico olistica delle persone di età minore e di altri soggetti vulnerabili nelle relazioni familiari.

La legge delega prevede che il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie sia introdotto con ricorso i cui le parti riferiranno fatti e situazioni e indicheranno i mezzi di prova. Non sussistono preclusioni e decadenze per i diritti indisponibili; operano per i diritti disponibili, ma vi è la possibilità di modifiche di domanda e nuove istanze istruttorie qualora siano sopravvenuti mutamenti della situazione in fatto. Il giudice può assumere provvedimenti provvisori urgenti, modificabili in corso di causa. Tutti i provvedimenti, anche interinali, assunti da giudice monocratico, sono reclamabili davanti alla sezione distrettuale che è collegiale; le sentenze che definiscono il II grado di giudizio sono ricorribili in Cassazione.

Il giudice è provvisto di poteri istruttori e decisori propri, in funzione di the best interest of the child e di altri soggetti vulnerabili (ad es. donne vittime di violenza). Rafforzato il contraddittorio anche nei confronti della persona di età minore, per il quale è prevista la nomina del curatore speciale in varie fattispecie. Possibile la " conversione " del procedimento di separazione in divorzio.

Sono previsti particolari strumenti di tutela per le vittime di violenza così come per i minorenni che rifiutano il genitore non convivente.

È disciplinato il ruolo dei servizi, l'esecuzione e, con norma immediatamente efficace, è previsto l'ampliamento della negoziazione assistita anche ai procedimenti fino ad ora ingiustificatamente esclusi. Viene rivisitato nella prospettiva del giusto processo l'art 403 c.c., fermo restando il potere/dovere della P.A. di intervenire con l'allontanamento del minore in casi di emergenza in cui potrebbe subire gravissimo pregiudizio, ma il giudice dovrà immediatamente ratificare o meno l'intervento dell'amministrazione, in contraddittorio con le Parti, disponendo interventi di sostegno e tutela.

Sul piano ordinamentale, davanti al Tribunale per le persone, i minorenni e per le famiglie, si concentreranno tutte le competenze. Sarà giudice prossimo perché in sede circondariale e in composizione monocratica deciderà la maggior parte delle controversie; alcuni procedimenti (adottabilità, adozione e protezione internazionale) saranno invece di competenza della sezione distrettuale collegiale.

La specializzazione dei magistrati, anche della procura, sarà assicurata con specifica formazione, saranno addetti esclusivamente alle funzioni permanendovi oltre i limiti temporali oggi previsti. Gli esperti (oggi giudici onorari) faranno parte dell'ufficio del processo e potranno espletare specifici compiti loro demandati dal giudice, ma non l'ascolto del minore, di competenza del giudice togato.

Ampliato il perimetro della negoziazione assistita includendovi i procedimenti per i figli dei genitori non coniugati, i figli maggiorenni, gli alimenti e il divorzio con una tantum.

Attuati interventi ortopedici dell'art. 38 disp. att. c.c. (spartiacque attuale della competenza tra TM e TO) per consentire il miglior funzionamento della giurisdizione nel necessario periodo intercorrente fino all'entrata in vigore del nuovo giudice unico della famiglia. Per l'affidamento familiare sono previste incompatibilità; sarà possibile "convertire" su istanza delle parti la separazione in divorzio.

La maggior parte delle novità della Riforma (strutturazione del rito, del giudice e di altre questioni relative ad es. servizi, mediazione) sono previste nella legge delega e occorrerà attendere i decreti legislativi. Altre disposizioni entreranno in vigore subito come il nuovo art. 403 c.c. e quelle riguardanti: curatore speciale del minore, negoziazione assistita, art. 709 ter c.p.c., CTU.

*a cura di Maria Giovanna Ruo - Avvocato del Foro di Roma, Presidente di CAMMINO-Camera Nazionale per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, autrice di vari volumi e saggi, responsabile del sito CEDUinCAMMINO e della Scuola di Alta Formazione Specialistica di CAMMINO.

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