Persona, relazioni familiari e minorenni: la riforma Cartabia, traguardo importante
La Riforma interviene sulle varie problematiche esistenti (pluralità di riti, frazionamento delle competenze tra più giudici) in modo sistematico, riportando la tutela persone, relazioni familiari e minorenni nell'alveo costituzionale del giusto processo, assicurando la presa in carico olistica delle persone di età minore e di altri soggetti vulnerabili nelle relazioni familiari.
La legge di Riforma della giustizia civile, approvata in via definitiva dalla Camera il 25 novembre 2021 riguarda anche l'area di tutela dei diritti della persona, dei minorenni e delle famiglie segnando l'inizio di una nuova epoca in cui tutti i procedimenti relativi avranno un unico rito e le competenze saranno concentrate davanti a un unico giudice specializzato e prossimo.
La Riforma interviene sulle varie problematiche esistenti (pluralità di riti, frazionamento delle competenze tra più giudici) in modo sistematico, riportando la tutela persone, relazioni familiari e minorenni nell'alveo costituzionale del giusto processo, assicurando la presa in carico olistica delle persone di età minore e di altri soggetti vulnerabili nelle relazioni familiari.
La legge delega prevede che il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie sia introdotto con ricorso i cui le parti riferiranno fatti e situazioni e indicheranno i mezzi di prova. Non sussistono preclusioni e decadenze per i diritti indisponibili; operano per i diritti disponibili, ma vi è la possibilità di modifiche di domanda e nuove istanze istruttorie qualora siano sopravvenuti mutamenti della situazione in fatto. Il giudice può assumere provvedimenti provvisori urgenti, modificabili in corso di causa. Tutti i provvedimenti, anche interinali, assunti da giudice monocratico, sono reclamabili davanti alla sezione distrettuale che è collegiale; le sentenze che definiscono il II grado di giudizio sono ricorribili in Cassazione.
Il giudice è provvisto di poteri istruttori e decisori propri, in funzione di the best interest of the child e di altri soggetti vulnerabili (ad es. donne vittime di violenza). Rafforzato il contraddittorio anche nei confronti della persona di età minore, per il quale è prevista la nomina del curatore speciale in varie fattispecie. Possibile la " conversione " del procedimento di separazione in divorzio.
Sono previsti particolari strumenti di tutela per le vittime di violenza così come per i minorenni che rifiutano il genitore non convivente.
È disciplinato il ruolo dei servizi, l'esecuzione e, con norma immediatamente efficace, è previsto l'ampliamento della negoziazione assistita anche ai procedimenti fino ad ora ingiustificatamente esclusi. Viene rivisitato nella prospettiva del giusto processo l'art 403 c.c., fermo restando il potere/dovere della P.A. di intervenire con l'allontanamento del minore in casi di emergenza in cui potrebbe subire gravissimo pregiudizio, ma il giudice dovrà immediatamente ratificare o meno l'intervento dell'amministrazione, in contraddittorio con le Parti, disponendo interventi di sostegno e tutela.
Sul piano ordinamentale, davanti al Tribunale per le persone, i minorenni e per le famiglie, si concentreranno tutte le competenze. Sarà giudice prossimo perché in sede circondariale e in composizione monocratica deciderà la maggior parte delle controversie; alcuni procedimenti (adottabilità, adozione e protezione internazionale) saranno invece di competenza della sezione distrettuale collegiale.
La specializzazione dei magistrati, anche della procura, sarà assicurata con specifica formazione, saranno addetti esclusivamente alle funzioni permanendovi oltre i limiti temporali oggi previsti. Gli esperti (oggi giudici onorari) faranno parte dell'ufficio del processo e potranno espletare specifici compiti loro demandati dal giudice, ma non l'ascolto del minore, di competenza del giudice togato.
Ampliato il perimetro della negoziazione assistita includendovi i procedimenti per i figli dei genitori non coniugati, i figli maggiorenni, gli alimenti e il divorzio con una tantum.
Attuati interventi ortopedici dell'art. 38 disp. att. c.c. (spartiacque attuale della competenza tra TM e TO) per consentire il miglior funzionamento della giurisdizione nel necessario periodo intercorrente fino all'entrata in vigore del nuovo giudice unico della famiglia. Per l'affidamento familiare sono previste incompatibilità; sarà possibile "convertire" su istanza delle parti la separazione in divorzio.
La maggior parte delle novità della Riforma (strutturazione del rito, del giudice e di altre questioni relative ad es. servizi, mediazione) sono previste nella legge delega e occorrerà attendere i decreti legislativi. Altre disposizioni entreranno in vigore subito come il nuovo art. 403 c.c. e quelle riguardanti: curatore speciale del minore, negoziazione assistita, art. 709 ter c.p.c., CTU.
*a cura di Maria Giovanna Ruo - Avvocato del Foro di Roma, Presidente di CAMMINO-Camera Nazionale per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, autrice di vari volumi e saggi, responsabile del sito CEDUinCAMMINO e della Scuola di Alta Formazione Specialistica di CAMMINO.
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