Piscina, niente danni per la caduta sulla scaletta di accesso alla vasca
In tali ipotesi non vi è alcuna situazione di pericolosità intrinseca da valutare
Chi utilizza la piscina, salvo anomalie della struttura, non può pretendere il risarcimento dei danni dalla società sportiva che la gestisce se cade a bordo vasca o se scivola sulla scaletta per accedere in vasca. In tali ipotesi, non vi è alcuna situazione di pericolosità intrinseca da valutare: ciò che rileva e che determina l'incidente è soltanto la disattenzione e l'imprudenza del danneggiato. Ad affermarlo è il Tribunale di Milano nella sentenza n. 7053/2021.
Il caso
Lo sfortunato incidente oggetto della controversia avviene in una piscina comunale quando una signora, accingendosi a partecipare alla lezione di acqua gym, scivolava sulla scaletta per accedere alla vasca procurandosi lesioni ad una gamba. Secondo la signora l'incidente era causato dalla mancanza della protezione in gomma antisdrucciolo sui gradini della scaletta, sicché chiamava in causa il Comune e la società sportiva che gestiva la piscina per ottenere il risarcimento dei danni subiti, quantificati in 10 mila euro. I convenuti ritenevano invece palese che il sinistro era da addebitarsi, semplicemente, alla disattenzione e imprudenza della stessa signora.
La decisione
Il Tribunale rigetta la domanda della donna e riconduce la fattispecie nell'ambito della disciplina di cui all'articolo 2051 cod. civ. in tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, relativamente alla quale «è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato».
Ebbene, per il giudice la scaletta non presentava alcuna anomalia essendo conforme alle previsioni nazionali e regionali nelle quali non si richiede «il requisito della presenza di gomma antisdrucciolo». In sostanza, chiosa il Tribunale, la scaletta «è stata non la causa bensì l'occasione di una caduta, in realtà frutto di distrazione dell'attrice, in quanto ben poteva essere prevista ed evitata utilizzando la scaletta stessa con la normale prudenza ed attenzione».