Responsabilità

Più danni da un solo fatto, bocciate le cause separate

Non è possibile frazionare la tutela giudiziaria in base alla competenza per valore

di Filippo Martini

Il danneggiato dalla condotta illecita di un terzo che abbia determinato danni sia alle cose che alla persona non può frazionare la tutela giudiziaria agendo separatamente di fronte a giudici diversi - se del caso in base alle rispettive competenze per valore - poiché ciò integra una condotta che aggrava senza motivo la posizione del danneggiante-debitore. La domanda proposta separatamente è da ritenersi improcedibile e la domanda presentata dal danneggiato in seconda istanza non più accoglibile. Lo ha stabilito la Corte d’appello di Palermo con la sentenza 505 dello scorso 2 aprile (presidente relatore Porracciolo) che, confermando la decisione del Tribunale, ha respinto le istanze avanzate dal danneggiato non già soddisfatte con il primo giudizio, avente ad oggetto solo una parte dei danni subiti in un incidente stradale.

La vicenda
Nel caso specifico, il legale del danneggiato aveva promosso in tempi diversi due giudizi contro i medesimi convenuti (il proprietario del veicolo e il suo assicuratore) relativi a danni differenti (patrimoniali il primo e non patrimoniali il secondo) che però originavano dal medesimo fatto storico. Ma il Tribunale di Palermo ha respinto la domanda avanzata nel secondo giudizio in adesione al principio del divieto di frazionamento della domanda giudiziale proponibile in unica istanza. Decisione confermata in appello.

Il divieto di frazionamento
Il principio risponde nel nostro ordinamento a un criterio di percorribilità dell’azione giudiziaria solo in termini di reale esigenza e senza che un uso distorto del diritto sancito dalla Costituzione (articolo 24) si traduca in un pregiudizio per la collettività e per gli utenti del “servizio giustizia”.

Il principio è richiamato anche dalla Cassazione (21318/2015, 22503/2016, 17019/2018, 2330/2019 e 8530/2020), la quale ha rammentato che la non necessaria proliferazione delle azioni giudiziarie contro il debitore può integrare un illecito deontologico per l’avvocato (Cassazione 9488/2014 e 961/2017).

Così, se le conseguenze di un danno-evento, quale fatto costitutivo comune a tutti i diritti risarcitori per i rispettivi danni-conseguenza, sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, gli stessi devono essere accertati in un unico procedimento, mentre la proposizione di separate istanze comporta un’ingiustificata moltiplicazione di attività istruttorie col rischio della dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale.

È questa la ragione per cui la giurisprudenza dichiara inammissibile la domanda che si regga sul frazionamento delle istanze risarcitorie, mancando un effettivo interesse della parte istante (in base all’articolo 100 del Codice di procedura civile) all’agire in via frazionata e in tempi diversi.

Nemmeno la dedotta maggiore speditezza di trattazione di fronte al giudice di pace piuttosto che in tribunale (ove devono essere radicate domande di maggior valore) permette il frazionamento della domanda, posto che non è comunque giustificato l’aggravio complessivo di oneri (non solo patrimoniali) dovuto alla moltiplicazione delle iniziative giudiziarie.

L’eccezione
In linea generale, la più recente giurisprudenza ammette la proponibilità di più cause fondate su un identico fatto costitutivo, ma solo a condizione che sussista, in capo al creditore/attore, un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata; altrimenti la domanda è inammissibile, dal momento che il ricorso a plurimi giudizi aggraverebbe, senza motivo, la posizione del debitore/convenuto, e dunque si porrebbe in contrasto con il generale dovere di correttezza e buona fede, risolvendosi in un abuso dello strumento processuale.

Proprio un uso distorto dello strumento processuale - che viola anche il dovere generale di solidarietà sociale imposto a chiunque, quale clausola generale, dall’articolo 2 della Costituzione - è al centro dell’attenzione in ottica di riforma della giustizia civile.

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