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Polizze catastrofali, incentivi Transizione e Sabatini anche alle imprese non assicurate

Il Mimit pubblica la lista dei suoi bonus preclusi a chi non rispetta l’obbligo. Possibili nuovi Dm restrittivi e il futuro Codice unico potrà generalizzare la preclusione

di Maurizio Hazan e Rossella Portaro

Iniziano a delinearsi le conseguenze della violazione dell’obbligo di assicurazione per i rischi catastrofali, imposte a tutte le imprese dall’articolo 1, commi 101-111 della legge 213/2023 e dal Dl 39/2025. Finora sono state espresse dal legislatore in termini astratti e vaghi, ma il decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) - datato 18 giugno 2025 e pubblicato sul sito ministeriale venerdì 25 luglio – individua 11 tipologie di incentivi/agevolazioni per le quali l’adempimento dell’obbligo assicurativo è condizione vincolante di concedibilità.

Si tratta di una condizione necessaria e non sufficiente, perché naturalmente restano ferme le altre regole di ammissibilità o esclusione previste per ciascun singolo sostegno pubblico.

L’elenco delle agevolazioni

L’articolo 1, comma 4 del Dm 18 giugno prevede che l’adempimento all’obbligo assicurativo sia vincolante per i seguenti incentivi:

1. «Contratti di sviluppo» (articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disciplinato dal decreto del ministro dello Sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni);

2. «Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della legge 181/1989» (decreto del ministro dello Sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modificazioni e integrazioni);

3. «Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora)» (decreto del ministro dello Sviluppo economico 4 gennaio 2021);

4. «Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start)» (decreto del ministro dello Sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche e integrazioni);

5. «Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare» (decreto del ministro dello Sviluppo economico 11 giugno 2020);

6. «Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa» (decreto del ministro dello Sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modificazioni e integrazioni);

7. «Mini contratti di sviluppo» (decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy 12 agosto 2024);

8. «Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale» (decreto del ministro dello Sviluppo economico 3 luglio 2015);

9. «Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle Pmi» (decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy 13 novembre 2024);

10. «Finanziamento di start up» (decreto del ministro dello Sviluppo economico 11 marzo 2022);

11. «Supporto a start up e venture capital attivi nella transizione ecologica» (decreto del ministro dello Sviluppo economico 3 marzo 2022).

L’importanza del decreto

Il Dm del 18 giugno è importante perché precisa - per quanto di competenza della direzione generale Incentivi alle imprese del Mimit - quel che, in modo ambiguo e vago, era stabilito dalla norma primaria: il comma 102 della legge 213/2023 stabilisce che «dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni».

L’espressione «tener conto», imprecisa e inafferrabile, apriva teoricamente la strada alle più varie interpretazioni e applicazioni discrezionali. Comprese quelle che ritenevano possibile comunque concedere l’incentivo, limitandone la misura.

La delicatezza della questione – da cui dipende la forza persuasiva della sanzione e l’effettiva cogenza degli obblighi di copertura – aveva già indotto il Mimit a occuparsene nella Faq n. 11 del 14 aprile 2025. In quella risposta era stato evidenziato il carattere non «autoapplicativo» della norma, rinviando a «ciascuna amministrazione, titolare di misure di sostegno e agevolazione, di dare attuazione alla disposizione, definendo e comunicando le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo».

Sempre con la Faq 11, il Mimit aveva anticipato la propria posizione, affermando di essere «orientato a tener conto dell’inadempimento dell’obbligo assicurativo precludendo l’accesso agli incentivi di propria competenza alle imprese inadempienti».

Gli incentivi esclusi

In coerenza con queste posizioni, il Mimit fa dunque da apripista rispetto agli altri soggetti pubblici erogatori di incentivi. Il suo Dm indica un elenco che parrebbe tassativo e non comprende altre agevolazioni di pertinenza del Mimit, tra cui il piano a sostegno alla trasformazione digitale ed energetica (Transizione 4.0 e 5.0) e gli incentivi sui beni strumentali (Nuova Sabatini).

Le tempistiche

Altra importante precisazione contenuta nel Dm è che l’obbligo di copertura andrà assolto (e dunque documentato) non solo in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni ma anche «in occasione» della loro erogazione (quindi la polizza dovrà esser valida durante tutto il periodo in cui l’incentivo sarà somministrato, se scaglionato nel tempo).

Coerentemente con le tempistiche indicate dal Dl 39/2025 (quanto ai diversi momenti di decorrenza dell’obbligo assicurativo), le previsioni del Dm si applicheranno alle sole domande di agevolazioni presentate:

- a partire dal 2 ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;

- dal 1° gennaio 2026 per le imprese di micro e piccola dimensione;

- per le grandi imprese, invece, il termine del 30 giugno (forse impropriamente) indicato nel Dm pare in concreto superato dal fatto che, in ogni caso, le sanzioni riguarderanno solo le domande presentate «successivamente alla pubblicazione del presente decreto» (25 luglio).

Pertanto, le domande presentate prima di tali date non saranno assoggettate alle previsioni del Dm, anche laddove l’erogazione dell’incentivo fosse dilazionata nel tempo.

Il concetto di adempimento

Si pone, tuttavia, un altro delicato problema interpretativo sul contenuto testuale dell’articolo 1, comma 1 del Dm: nel disciplinare la condizione di concedibilità della domanda, si parla di «intervenuto adempimento» dell’obbligo assicurativo. A stretto rigore, dovrebbe intendersi per tale la stipula del contratto entro i termini perentori stabiliti dal legislatore: una stipula successiva integrerebbe un adempimento tardivo (e dunque pur sempre un inadempimento).

Un approccio rigoroso potrebbe comportare dunque la sostanziale e non rimediabile perdita del diritto agli incentivi per tutte le imprese che non si siano conformate all’obbligo nei tempi di legge. Ciò non incentiverebbe sottoscrizioni tardive, finendo per penalizzare gli scopi mutualistici sottesi all’obbligo assicurativo.

D’altro canto, però, parrebbe ugualmente criticabile ammettere che le imprese possano accedere alle agevolazioni sanando opportunisticamente l’inadempimento nell’imminenza della presentazione della domanda.

Le possibili strette future

Nulla vieta al Mimit di emanare un ulteriore Dm che riconosca come vincolanti anche altri incentivi. Inoltre, è in via di approvazione lo schema di Dlgs che conterrà il Codice unico degli incentivi (in attuazione dell’articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 160/2023. Rispetto al Dm del Mimit, prende una posizione apparentemente più radicale nella parte in cui (articolo 9) prevede che «è sempre precluso l’accesso alle agevolazioni in caso di inadempimento dell’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall’articolo 1, comma 101».

L’effetto deterrente

Alla luce di quanto sopra, non può non rilevarsi come, a dispetto di quanto inizialmente qualcuno osservava sulla limitata cogenza dei nuovi obblighi (in assenza di sanzioni dirette pecuniarie), il differente approccio sanzionatorio delineato dalla legge 213/2023 – anche per come oggi integrato dal Dm del 18 giugno (e verosimilmente in futuro da analoghi provvedimenti) – rivela invece una certa, almeno potenziale, efficacia; la previsione di un vero e proprio barrage all’accesso a incentivi di fonte pubblica è infatti un limite che - a differenza di un sistema sanzionatorio basato sull’eventuale accertamento e contestazione dell’illecito da parte delle autorità preposte – troverà applicazione automatica per tutte le domande di agevolazione presentate da imprese inadempienti.

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