Civile

Polizze vita, il contratto supera i diritti ereditari

Le Sezioni unite sciolgono il contrasto sui beneficiari «eredi legittimi»

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di Angelo Busani

Se in un contratto di assicurazione sulla vita il contraente indica quali beneficiari i propri «eredi legittimi»:

– essi sono coloro che astrattamente sarebbero eredi se accettassero l’eredità (e, quindi, la prestazione dell’assicuratore loro spetta a prescindere dal fatto che essi accettino l’eredità o vi rinuncino);

- essi dividono l’indennizzo assicurativo “per teste” e non in base alle quote ereditarie;

- se il contraente lascia testamento senza previsioni sulla prestazione dell’assicuratore, il testamento è ininfluente e i beneficiari dell’indennizzo assicurativo continuano a essere coloro cui che sarebbero chiamati all’eredità se la devoluzione ereditaria avvenisse con le regole della successione intestata.

Infine, se uno dei beneficiari premuore rispetto alla morte del soggetto assicurato, la prestazione dell’assicuratore si devolve agli eredi del beneficiario premorto, secondo le regole della successione ereditaria: l’indennizzo si ripartisce secondo le quote spettanti a ciascuno nella successione del beneficiario premorto.

È questa la decisione cui le Sezioni Unite della Cassazione giungono nella sentenza 11421/2021 risolvendo il contrasto sul tema della polizza di assicurazione sulla vita nella quale il contraente individua i beneficiari dell’indennizzo assicurativo con espressioni del tipo «i miei eredi» o «i miei eredi legittimi».

La questione venne giudicata con una decisione identica nelle sentenze 9388/94 e 15407/00. In netto contrasto si pose la sentenza 19210/2015, con la quale venne deciso che dalla designazione, quali beneficiari, degli eredi legittimi, occorre presuntivamente derivare che il contraente abbia non solo voluto individuare i beneficiari dell’indennizzo assicurativo, ma anche determinare l’attribuzione dell’indennizzo in misura proporzionale alla quota di ciascuno di essi nell’eredità del contraente.

Le Sezioni Unite argomentano la loro decisione osservando che il diritto dei beneficiari alla prestazione dell’assicuratore è un diritto iure proprio, che deriva a loro vantaggio non dalla devoluzione ereditaria ma dal contratto di assicurazione e che la loro individuazione, con riferimento a coloro che saranno gli eredi del contraente, vale solo a specificare chi saranno i beneficiari dell’indennizzo assicurativo, senza che abbiano rilevanza le norme di ripartizione dell’eredità del contraente: quindi, non solo tra i beneficiari non si forma una comunione, ma il quantum dovuto dall’assicuratore si ripartisce per teste e non secondo le quote di partecipazione di ciascun beneficiario all’eredità del contraente.

Se, poi, uno dei beneficiari premuoia all’assicurato, il diritto acquisito iure proprio dal soggetto premorto per effetto della stipula della polizza si devolve iure hereditario, come qualsiasi altro diritto al medesimo appartenente, con la conseguenza che la porzione dell’indennizzo assicurativo spettante al beneficiario premorto si ripartisce tra i suoi eredi secondo le regole della successione ereditaria: tra detti eredi si forma una comunione, alla quale essi concorrono in ragione delle quote che a ciascuno di essi spettano in applicazione delle regole ereditarie.

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