Amministrativo

Possibile annullare l’immatricolazione se c’è frode Iva

Il Tar Abruzzo dà ragione al cliente ma non boccia il potere di sanzionare

di Maurizio Caprino

È illegittimo annullare l’immatricolazione di un veicolo usato importato da uno Stato Ue con una frode Iva, se l’acquirente dimostra la sua estraneità all’illecito. Ma questo non vuol dire in assoluto che non si possa anche usare l’arma del ritiro di targhe e documenti, come alcune Procure stanno cercando di fare per avere uno strumento di deterrenza in più nei confronti di un fenomeno ormai molto diffuso. Sono queste le conclusioni che sembra suggerire la sentenza 63/2021 depositata il 12 febbraio dal Tar Abruzzo.

La pronuncia riguarda il provvedimento con cui la Motorizzazione aveva annullato un’immatricolazione ottenuta con una falsa dichiarazione secondo cui la vettura importata da nazionalizzare non rientrava nei casi in cui è dovuta l’Iva. Un falso per induzione (articoli 48 e 479 del Codice penale), alla base di quasi tutte le frodi Iva sui veicoli.

Il Tar ha accolto il ricorso, sulla base del principio (mutuato dalla sentenza 88/2020 del Tar Molise) che la perdita dei benefici conseguiti per effetto della falsa dichiarazione va «applicata ragionevolmente e conformemente ai princìpi di proporzionalità che devono ispirare l’azione amministrativa» Perciò, «l’amministrazione procedente deve valutare caso per caso tutti gli elementi emersi nel corso del procedimento, escludendo qualsivoglia automatismo sanzionatorio».

Quindi l’articolo 75 del Dpr 445/2000 che sanziona con la revoca dei benefici ottenuti chi rende dichiarazioni false va interpretato in senso restrittivo: se ci sono «dubbi sull’esatta portata della norma deve, correttamente, applicarsi quella più favorevole al trasgressore».

Va però detto che, nel caso in esame, c’era già un provvedimento che avrebbe dovuto indurre la Motorizzazione alla prudenza: l’acquirente dell’auto era stato assolto in sede penale. Ciò può aver contribuito non poco a convincere i giudici amministrativi che la Motorizzazione non abbia agito con la ragionevolezza e proporzionalità richieste alla sua valutazione, pur autonoma rispetto a quella di altre autorità.

Quindi è lecito chiedersi come si sarebbe pronunciato il Tar in una situazione meno chiara, in cui l’acquirente fosse ancora in attesa del giudizio penale oppure addirittura non fosse stato direttamente coinvolto in alcuna indagine. Certo, normalmente, la Motorizzazione non annulla di propria iniziativa le immatricolazioni: agisce in seguito alle richieste delle Procure, talvolta nemmeno dirette perché delegate all’organo di polizia che indaga, di solito la Guardia di finanza. Ma formalmente l’annullamento resta un atto che a tutti gli effetti è della Motorizzazione, sulla quale ricadono tutte le responsabilità. E la sentenza del Tar Abruzzo non mette in dubbio il fatto che si possa seguire una procedura del genere: si limita a dire che, quando lo si fa, bisogna valutare se ci siano elementi che facciano pensare a una falsa dichiarazione.

Nella prassi, non si attivano in questo senso né la Motorizzazione né l’agenzia delle Entrate: il falso per induzione è ipotizzato dagli inquirenti, per cui c’è sempre di mezzo un’indagine. Ma ciò non implica che vi sia coinvolto l’acquirente. Quindi, in teoria, questi avrebbe più difficoltà a motivare un ricorso contro l’annullamento dell’immatricolazione.

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