Civile

Poteri del giudice: funzione rescissoria e decisione della causa nel merito

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a cura della Redazione Lex 24

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Poteri della Cassazione - Articolo 384, II comma, cod. proc. civ. - Giudizio di legittimità - Funzione rescissoria - Condizioni.
La Corte di Cassazione può, ai sensi dell'articolo 384, II comma, cod. proc. civ., decidere nel merito purché la questione, rimasta assorbita in appello, sia stata riproposta con un ricorso incidentale ritualmente azionato.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 6 febbraio 2015 n. 2180

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Poteri della Cassazione - Decisione nella causa nel merito - Questione ritualmente proposta ma non esaminata nei precedenti gradi - Ammissibilità - Perdita di un grado di merito - Rilevanza - Esclusione.
Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto, perché rimasta assorbita e la stessa venga riproposta con ricorso incidentale per cassazione, la Corte, una volta accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata, può decidere la questione purché su di essa si sia svolto il contraddittorio, dovendosi ritenere che l'articolo 384 cod. proc. civ. attribuisca alla Corte di Cassazione una funzione non più soltanto rescindente ma anche rescissoria e che la perdita del grado di merito resti compensata con la realizzazione del principio di speditezza.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 5 novembre 2012 n. 18915

Impugnazioni civili - Ricorso per cassazione - Poteri della Cassazione - Questione di puro diritto - Omessa pronuncia in grado d'appello - Per assorbimento - Ricorso incidentale per cassazione - Annullamento della sentenza impugnata - Conseguenze - Cassazione con rinvio - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'articolo 111, II comma, Cost., qualora i giudici di merito non si siano pronunciati su una questione di mero diritto, ossia non richiedente nuovi accertamenti di fatto, perché rimasta assorbita e la stessa venga riproposta con ricorso incidentale per cassazione, la Corte, una volta accolto il ricorso principale e cassata la sentenza impugnata, può decidere la questione purché su di essa si sia svolto il contraddittorio, dovendosi ritenere che l'articolo 384, II comma, cod. proc. civ, attribuisca alla Corte di cassazione una funzione non più soltanto rescindente ma anche rescissoria e che la perdita del grado di merito resti compensata con la realizzazione del principio di speditezza.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 3 novembre 2011 n. 5139

Sentenza arbitrale – Lodo – Impugnazione per nullità - Arbitrato rituale - Ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo - Dedotta non compromettibilità della controversia stante la devoluzione della stessa al giudice amministrativo - Conseguente nullità della clausola compromissoria - Questione di giurisdizione - Configurabilità - Limiti alla relativa deducibilità - Possibilità di sollevare la relativa questione per la prima volta con il ricorso per cassazione - Esclusione.
La non deferibilità della controversia al giudizio arbitrale, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimità od esclusiva del giudice amministrativo, dà luogo, non ad una questione di giurisdizione in senso tecnico, bensì ad una questione di merito attinente all'esistenza e alla validità del compromesso, fermo restando che - esclusa la proponibilità del regolamento preventivo di giurisdizione - rientra pur sempre nelle attribuzioni delle Sezioni Unite la questione del riparto della giurisdizione quante volte essa si ponga in funzione della compromettibilità in arbitri della controversia, atteso che il giudice dell'impugnazione per nullità non può passare dalla fase rescindente del giudizio a quella rescissoria se non dopo aver accertato la sussistenza della propria giurisdizione sulla controversia. Tuttavia, ponendosi nella specie la questione di giurisdizione solo in funzione dell'accertamento della validità del compromesso o della clausola compromissoria nell'ambito della previsione di cui all'articolo 829, numero 1), cod. proc. civ., essa non può essere sollevata in ogni stato e grado del giudizio, ma può essere sottoposta all'esame del giudice di legittimità solo se sia stata dibattuta e decisa nel giudizio di merito come motivo di nullità del lodo, e ciò attesi i limiti del giudizio di cassazione, che è diretto unicamente al controllo della correttezza giuridica e della congruità logica della motivazione della sentenza impugnata.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 14 novembre 2003 n. 17205

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