Penale

Prelievo ematico, l’istanza di abbreviato sana il mancato avviso della facoltà di farsi assistere

Scatta una nullità di ordine generale a regime intermedio se la polizia non adempie all’obbligo di informare il conducente sulla possibilità di contattare l’avvocato per l’accertamento ospedaliero sul suo stato di ebbrezza

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di Paola Rossi

Costituisce causa di nullità - però sanabile - il mancato adempimento da parte degli agenti di polizia dell’obbligo di dare avviso all’automobilista della sua facoltà di essere assistito da un difensore all’atto di sottoporsi al prelievo ematico finalizzato a rilevare il tasso alcolemico.

La Corte di cassazione - con la sentenza n. 35705/2024 - ha rigettato il ricorso con cui si lamentava la nullità della rilevazione del tasso alcolico effettuata sulla sua assistita tramite prelievo del sangue in una struttura ospedaliera. Nullità che - come pacificamente affermato dalla giurisprudenza - è a regime intermedio e quindi sanabile se non prontamente eccepita.

Nel caso concreto l’istanza di richiesta di rito abbreviato (anche se condizionato all’integrazione probatoria) promossa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, costituisce quell’attività processuale con cui la parte di fatto rinuncia a far rilevare la nullità verificatasi.

In conclusione, se è vero che la nullità di ordine generale a regime intermedio dovuta al mancato avviso sulla facoltà di poter essere assistitit è rilevabile fino al momento della pronuncia di primo grado, è anche vero che la richiesta di rito abbreviato, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, costituisce comportamento di “acquiescenza” non consentendo più di poterla eccepire. Nel caso concreto, in effetti, la relativa eccezione era stata sollevata solo in sede di discussione nell’ambito del rito speciale domandato dalla parte.

Infine, la Cassazione fa rilevare che non sempre e comunque sussiste l’obbligo per gli agenti di polizia di segnalare alla parte la possibiliità di contattare il proprio avvocato per ricevere nell’immediato assistenza “difensiva”, come in caso di incidente stradale di cui si sospetti essere la causa lo stato di ebbrezza del conducente. Infatti, non scatta l’obbligo di dare avviso quando la rilevazione dell’alcol nel sangue rientra nell’assistenza ospedaliera immediata e dovuta al fine di somministrare le cure necessarie per le conseguenze dell’incidente verificatosi. Quindi l’obbligo dell’avviso sussiste solo quando il prelievo ematico è domandato dalla polizia ed è finalizzato esclusivamente al rilevamento del tasso alcolemico del conducente. di fatto indiziato di essersi posto alla guida in stato di ebbrezza ritenuto la causa dell’incidente stradale.

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