Prime avvisaglie di una lunga querelle sulla decadenza dall'accertamento nei termini allungati dalla normativa covid
La Commissione Tributaria Provinciale di CASERTA Sezione 12, con la sentenza n. 394/2022 depositata lo scorso 3 febbraio ha accolto l'eccezione della prescrizione di un avviso di accertamento notificato oltre il 31 dicembre del quinto anno ritenendo non applicabile agli enti locali la normativa emergenziale che avrebbe consentito l'emissione dell'atto fino al 26 marzo.
Che il sistema emergenziale congegnato dal legislatore potesse essere oggetto di eccezioni da parte dei contribuenti in ordine all'extra-time concesso agli uffici finanziari in termini di decadenza dall'attività accertatrice era scontato.
Il sistema emergenziale, cui più volte il legislatore ha messo mano non brilla certo per chiarezza applicativa e per coerenza di sistema. L'intera portata della normativa oggetto della questione si muove su un fil rouge che presta facilmente il fianco ad interpretazioni opposte.
Che ci sia un problema serio da affrontare e che questa possa essere la prima di una lunga serie di sentenze in favore della non applicazione della decadenza allungata per gli enti locali è fuori di dubbio ed a suo tempo è stato anche sollevato il problema invitando gli Enti a non "approfittare" del tempo ulteriore concesso dal legislatore (I rischi per la riscossione: prescrizione e decadenza ai tempi del Covid ).
Il quadro normativo emergenziale dettato dall'articolo 67 del dl n. 18 del 2020 dispone una sospensione "dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori" prevedendo, al primo comma, che "sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori" e, al quarto comma, che "con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159" .
L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 11/E del 6 maggio 2020, ha osservato che "lo spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione (nel caso di specie 84 giorni), anche se il termine di prescrizione o decadenza sospeso non scade entro il 2020". Tale posizione è stata confermata dal Dipartimento delle finanze che, con la risoluzione n. 6/DF del 15 giugno 2020, ha precisato come la "norma non sospende l'attività degli enti impositori ma prevede esclusivamente la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza delle predette attività nel periodo individuato" e che "l'effetto della disposizione in commento (…) è quello di spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione". Su tale quadro interpretativo è intervenuta poi anche l'IFEL con una propria nota precisando che "sulla base di quanto disposto dall'art. 67, del dl n. 18 del 2020, tutti i termini di decadenza pendenti alla data dell'8 marzo 2020, e quindi non solo di quelli che erano in scadenza nel 2020, sono prorogati di 85 giorni, pari al periodo di sospensione 8 marzo-31 maggio 2020. Ciò implica, che ai termini di notifica previsti dall'art. 1, comma 161, legge n. 296 del 2006 devono essere aggiunti 85 giorni".
La lettura delle norme sopra ricostruita si fonda quindi interamente sulla portata dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 159/2015 e sulla sua applicabilità al caso disposto dall'articolo 67. A tal proposito occorre osservare, tuttavia, che mentre l'articolo 67 sospende unicamente le attività degli uffici l'articolo 12 collega la prescrizione e la decadenza alla sospensione del termine di versamento (1° comma) e alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti ( 2° comma).
Nella sentenza in commento il Giudice ritiene "che l'atto impugnato è nullo per intervenuta prescrizione quinquennale in quanto l'avviso di accertamento è stato recapitato al ricorrente oltre il quinto anno" e che "le disposizioni sulla scissione tra emissione e notifica degli atti di accertamento, introdotte con il coronavirus non si applica a quelli relativi agli enti locali, come espressamente previsto dal comma 7-bis del decreto Ristori accogliendo l'interpretazione restrittiva da taluno fondata sul riferimento testuale alle solo Agenzie Fiscali presente in altri commi del medesimo art. 157".
Ne discende che le argomentazioni che costituiscono la motivazione del provvedimento siano slegate, ad una prima lettura che prescinde dalla conoscenza della difesa del contribuente e delle controdeduzioni dell'ente, dalla effettiva normativa applicabile al caso di specie. Infatti l'articolo 157 del Dl 34/2020 ha introdotto la c.d. "scissione dei termini di emissione e di notifica" per gli atti di accertamento in scadenza fra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, atti che dovevano pertanto essere "emessi" entro il 31 dicembre 2020 ma "notificati" solo successivamente, a partire dal 1° gennaio 2021.
Tale normativa, data l'ampia formulazione era ritenuta inizialmente anche da alcuni applicabile agli accertamenti degli enti territoriali, tanto che poi il legislatore è dovuto intervenire per precisare con il comma 7-bis del Dl 34/2020 che la scissione tra emissione e notifica degli atti di accertamento, non si applica agli atti relativi agli enti locali.
In sostanza l'articolo 157 del Dl 34/2020 integra la disciplina dell'articolo 67 del dl. 18/200 ed incide solo sui tributi erariali mentre i tributi locali sottostanno unicamente alla disciplina dell'articolo 67 con tuttel le precisazioni sopra evidenziate in ordine alla necessità di un intervento chiarificatore sulla corrispondenza delle previsioni dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 159/2015 alle fattispecie disciplinate in ordine alla sospensione delle attività degli uffici e non anche dei termini di versamento che invece hanno continuato ad essere cogenti.
* a cura dell'avv. Tommaso Ventre, Ph.D
Professore aggregato di Governance dei tributi locali e Fiscalità degli enti locali presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli. Dottore Commercialista, Revisore Legale