Civile

Privacy: diffusione di dati personali e principio di essenzialità dell'informazione

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a cura della Redazione Lex 24

Privacy - Dati personali di carattere sanitario - Evento di interesse pubblico già ampiamente noto - Diffusione ulteriore ed eccessiva - Divieto - Legittimità – Fondamento.
È legittimo il provvedimento con cui il Garante della privacy inibisca la diffusione, ulteriore ed eccessiva, di dati personali di carattere sanitario relativi a un evento di interesse pubblico già ampiamente noto nei suoi aspetti principali se la diffusione si rivela rispettosa del principio di essenzialità dell'informazione e lesiva del diritto fondamentale della dignità della persona.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 16 aprile 2015 n. 7755

Privacy - Fatti di interesse pubblico - Limite dell'essenzialità dell'informazione - Congiunti del personaggio pubblico - Dati e fotografie pubblicate a mezzo stampa – Illegittimità.
I limiti dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, che circoscrivono la possibilità di diffusione dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, comportano il dovere di evitare riferimenti a congiunti del personaggio pubblico, non potendo la notorietà di quest'ultimo affievolire i diritti dei primi e, in particolare, dei minori.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 6 dicembre 2013 n. 27381

Privacy - Diffusione di dati sensibili su libri o periodici - Condizioni - Nozione di “essenzialità” dell'informazione - Valutazione – Criteri che il giudice di merito deve seguire nel compiere la valutazione.
Al giornalista è consentito divulgare dati sensibili senza il consenso del titolare né l'autorizzazione del Garante per la tutela dei dati personali, a condizione che la divulgazione sia “essenziale” ex art. 6 del codice deontologico dei giornalisti e cioè “indispensabile” in considerazione dell'originalità del fatto o dei modi in cui è avvenuto. La valutazione della sussistenza di tale requisito costituisce accertamento in fatto, che il giudice di merito deve compiere caso per caso, indicando analiticamente le ragioni per le quali ritiene che sussista o meno il suddetto requisito dell'essenzialità.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 12 ottobre 2012 n. 17408

Privacy - Trattamento dei dati personali - Attività giornalistica - Pubblicazione di fotografia di una persona in stato di detenzione - Liceità – Fondamento.
In tema di trattamento dei dati personali, al di fuori delle ipotesi previste dell'articolo 114 del codice di procedura penale, la pubblicazione delle immagini di una persona privata della libertà personale deve ritenersi lecita, senza che venga in rilievo la possibilità che la stessa possa considerarsi inessenziale rispetto all'informazione; la pubblicazione dell'immagine di un imputato, trattandosi di un dato personale, deve essere trattata come la comunicazione delle generalità dell'imputato medesimo, pertanto, quando sia effettuata in relazione ad un fatto di interesse pubblico, deve considerarsi essenziale per l'esercizio del diritto di cronaca.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 18 marzo 2008 n. 7261

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