Civile

Privacy: decisioni tributarie, oscuramento dei dati in sentenza solo quando realmente necessario

Per i giudici della Suprema corte la richiesta del contribuente deve essere supportata da una idonea motivazione. Le decisioni di carattere fiscali di solito non contengono dati sensibili né sono relative a diritti personalissimi

di Pietro Alessio Palumbo

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento fondamentale di controllo da parte dei cittadini sull’esercizio del potere giurisdizionale. Il Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs 196/2003) favorisce la più ampia diffusione delle sentenze e degli altri provvedimenti dell’Autorità giudiziaria per i quali sia stato assolto, mediante il deposito nelle cancellerie e nelle segreterie giudiziarie, l’onere della pubblicazione previsto dalle disposizioni dei codici di procedura civile e penale.

Provvedimenti giurisdizionali e trattamento dei dati sensibili

La conoscenza di tali provvedimenti può infatti essere realizzata in primo luogo dalla stessa Autorità giudiziaria attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale nella rete Internet, osservando “prudenze” e cautele previste dal citato Codice; tutte sostanzialmente volte alla tutela dei diritti e della dignità degli interessati coinvolti.

Con l’osservanza di tali precauzioni è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.

Alle cautele previste dal Codice Privacy rinvia anche Il Codice dell’amministrazione digitale (Dlgs 82/2005) che, con riferimento alle sentenze e alle altre decisioni rese pubbliche mediante deposito in segreteria, ne prevede la pubblicazione anche su Internet purché siano osservate le misure previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali. Secondo il suddetto CAD i dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi codice in materia di protezione dei dati personali.

La Cassazione n. 22561/2021 e le condizioni per chiedere l’oscuramento

Segnatamente l'articolo 52 del Dlgs n. 196 del 2003 prevede che l'interessato “può” chiedere per motivi legittimi, con istanza depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede, e prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dell’interessato. Con la sentenza n. 22561/2021 la Corte di cassazione ha chiarito che a ben vedere ciò significa che la domanda di oscuramento deve essere specificamente proposta e anche essere sostenuta dalla indicazione dei legittimi motivi che la giustificano; motivi che - si badi - la parte deve precisare e descrivere con assoluta puntualità e precisione.

All'onere di specificazione del motivo corrisponde il potere/dovere del giudice di vagliarne la legittimità, da intendersi in questo senso come meritevolezza delle ragioni addotte e non semplicemente come conformità della richiesta a una facoltà prevista dalla legge. Diversamente l'onere di indicazione dei motivi non avrebbe alcuna ragione d'essere. E la norma in esame non specifica quali sono i motivi legittimi che giustificano la richiesta: si tratta di una di quelle clausole generali che devono essere interpretate in conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento, operando un “bilanciamento” tra esigenze di riservatezza del singolo e principio della generale conoscibilità dei provvedimenti giurisdizionali quale strumento di democrazia e di informazione giuridica.

Le linee guida del Garante della privacy in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di divulgazione giuridica, indicano come “motivi legittimi” la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento ovvero la “delicatezza” della vicenda oggetto del giudizio.

Su queste coordinate secondo la Corte di piazza Cavour la richiesta formulata dalle parti della vicenda non è meritevole di accoglimento. E in primo luogo proprio perché le stesse non hanno specificato quali sono i motivi legittimi dell'oscuramento, limitandosi ad invocare l'applicazione della norma. Ma più in particolare secondo la Corte può affermarsi che una contesa tributaria come quella della vicenda all’esame, fondata sulla diversa interpretazione che il contribuente e l'erario hanno offerto di una norma di legge, non contiene alcun dato sensibile, né a ben vedere si tratta di materia particolarmente delicata come quelle che incidono sui diritti personalissimi. Anzi sulla questione non essendovi imputazione di illecito, non sono neppure in discussione l'onere e la reputazione delle parti; parti che si limitano a “dissentire” dalla interpretazione data dall'erario ad una norma di legge. E ciò con tesi che peraltro la Corte ha ritenuto fondata.

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