Procedibilità a querela, dal 9 maggio offerta reale sul banco di prova
Il Dlgs 10 aprile 2018 n. 36 ha elevato - salvo numerose eccezioni - il “tetto” della perseguibilità a querela alla pena edittale massima di quattro anni di reclusione, e con efficacia retroattiva, sicché lo strumento “deflattivo” delle condotte riparatorie introdotto dall'articolo 162-ter del Cp (estinzione del reato per condotte riparatorie) sta per confrontarsi d'ora in poi in un ben più ampio ambito rispetto a quanto avrebbe potuto a prima vista apparire quando venne alla luce.
Di conseguenza l'aspetto più saliente, innovativo ma anche problematico e possibile fonte di strumentalizzazioni, è quello che emerge dall'introduzione dell'articolo 162-ter del Cp, a norma del quale il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito a offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo. Questa opportunità non trova riscontro nel procedimento parallelo previsto dal citato articolo 35 del Dlgs 274/2000 dinanzi al giudice di pace, e presumibilmente si rivela la più battuta proprio perché non è condizionata dall'assenso della persona offesa, anzi esplicitamente ne presuppone la possibilità di dissenso.
Si osserverà che la norma parla in proposito esclusivamente di risarcimento, tralasciando gli altri elementi che essa in via generale prevede perché si possa giungere al provvedimento di estinzione, cioè (in via alternativa) le restituzioni e neanche l'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato. Emerge così che questa particolare via non sia percorribile per le restituzioni, neppure mediante l'offerta reale o l'intimazione ex articolo 1209 del Cc né con l'offerta secondo gli usi e deposito ex articolo 1214 del Cc; mentre l'imputato dovrebbe comprovare, in una all'offerta reale del risarcimento, ove confacente e possibile, anche l'avvenuta eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Il risarcimento mediante offerta reale - Per ciò che attiene all'ammontare del risarcimento offerto valgono le considerazioni sopra espresse, con l'avvertenza però che la mancata accettazione della persona offesa viene in via generale addirittura presupposta, e che quindi è inevitabile sul punto si vengano a creare discussioni, spettando al giudice di deciderle in via sommaria e non impugnabile ai soli fini dell'estinzione del reato, rimanendo salvo il diritto della persona offesa insoddisfatta, come si è visto, di agire in via civile per un più congruo ristoro del danno sofferto: da ciò il prevedibile infoltimento del contenzioso civile. E non manca il pericolo di strumentalizzazione di questa via dell'offerta reale, non solo per mantenere pulita la fedina penale, anche per lasciare la vittima con un pugno di mosche.
Le modalità dell'offerta reale - L'articolo 162-ter del Cp dispone che il risarcimento del danno può essere anche riconosciuto anche in seguito a offerta reale formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo: viene in proposito specificato “anche”, per cui ciò non toglie che, al di fuori di questa situazione caratterizzata in particolare dalla non accettazione della persona offesa, il risarcimento possa venire effettuato con le altre modalità, e pure “banco iudicis” purché venga accettato (e sia data prova, come sopra si è visto, della sua effettuazione).
Avendo l'obbligazione risarcitoria per oggetto una somma di denaro, stabilisce l'articolo 1209 del Cc, l'offerta deve essere reale, deve cioè consistere nella “res”, il denaro, da consegnare pel tramite dell'ufficiale giudiziario o del notaro. Sarà dunque l'uno o l'altro che dovrà condurre la procedura, e quando l'offerta è accettata, il pubblico ufficiale esegue il pagamento e riceve le dichiarazioni del creditore per quietanza e per liberazione dalle garanzie. Non sembra possa esser valida all'uopo un'accettazione in conto o con riserva - comparandosi la stessa a un rifiuto - sicché andrà eseguito il deposito della somma offerta normalmente presso un istituto bancario e la comunicazione fatta dal debitore al creditore dell'accettazione manifestata dall'intermediario abilitato a eseguire il trasferimento produce gli effetti del deposito di cui a detto articolo 1210 del Cc (articolo 1 del Dl 3 maggio 1991 n. 143).
Naturalmente al compimento di tutte le formalità, l 'interessato dovrà produrne copia nel processo, onde il giudice possa, sentite le parti e la persona offesa, pronunciare in conseguenza la declaratoria (non impugnabile) di estinzione ove riconosca congrua l'offerta rifiutata, e all'esito positivo delle condotte riparatorie, salvo rimanendo, come si è visto, il potere della persona offesa di richiedere in via civile il ristoro che essa ritiene più congruo.
Concessione del termine ad adempiere - Il secondo comma dell'articolo 162-ter del Cp consente inoltre all'imputato, quando dimostri di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, di richiedere entro il termine di cui al primo comma (apertura del dibattimento) al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.
Il fatto non addebitabile si risolve nella difficoltà di pagamento, e quindi appare verosimile che il termine non venga mai negato, come usuale per il cosiddetto “termine di grazia” negli sfratti per morosità: semmai è da osservare che detto termine è richiesto per il “pagamento” e quindi ne risulterebbe conseguentemente esclusa la possibilità di esperire per cotal guisa l'offerta reale di cui sopra, ma sul punto è prevedibile vengano a sorgere molte discussioni.
Ove il giudice accolga la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Vien precisato che durante la sospensione del processo il corso della prescrizione resta sospeso.
La confisca - Detto comma 2 dell'articolo 162-ter del Cp precisa infine che si applica l'articolo 240 del Cp, secondo comma, a norma del quale è sempre ordinata la confisca (n. 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato e (n. 2) delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna. Stramba collocazione invero di questo richiamo, che farebbe pensare a limitare la confisca nel caso di termine ad adempiere, mentre essa vale evidentemente per ogni sorta di estinzione pronunciata.
In via transitoria - In virtù del solito principio del “favor rei” a norma del comma 2 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017 n. 103 le disposizioni finora esaminate si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore di detta legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. All'uopo l'imputato, ex comma 3 di detto articolo 1 della legge 103/2017 nella prima udienza, fatta eccezione per quella del giudizio di legittimità (si vedano però sul punto le decisioni soprarichiamate sulla metamorfosi da attenuante a estinzione), successiva alla data di entrata in vigore di detta legge 103/2017, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato di cui sopra si è detto.
E al pari dell'ipotesi pure sopra esaminata, nella stessa udienza l'imputato, qualora dimostri di non poter adempiere, per fatto a lui non addebitabile, nel termine di sessanta giorni, può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento.
In via transitoria vengono quindi ripetute le disposizioni già esaminate, così a norma del comma 4 dell'articolo 1 legge 103/2017 in tali casi il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del predetto termine e durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Va applicato pure l'articolo 240, secondo comma, del codice penale, che conferma le ipotesi di confisca. Si rimanda a quanto in precedenza si è visto con riferimento alla concessione del termine per il “pagamento” che sembrerebbe escludere la possibilità di percorso dell'offerta reale.
Tali disposizioni transitorie vanno ora peraltro coniugate con l'elevazione generalizzata alla pena edittale fino a quattro anni per i reati perseguibili a querela introdotta dal Dlgs 10 aprile 2018 n. 36, a norma del cui articolo 12 («Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela») per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del decreto stesso, commessi prima della sua data di entrata in vigore, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Dispone in particolare il comma 2 che se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata. Dunque, ove sia stato esercitato il diritto di querela per cotal guisa in ordine a questi reati finora perseguibili d'ufficio, andranno seguite le disposizioni transitorie tracciate dai predetti commi 2, 3, 4 dell'articolo 1 della legge 23 giugno 2017 n. 103. Ma se per questi più gravi reati non è stata ancora disposta l'apertura del dibattimento in primo grado varranno né più né meno le disposizioni in generale recate dall'articolo 162- ter del Cp per i reati cosiddetti “bagatellari” ante Dlgs 10 aprile 2018 n. 36.