Procedure esecutive: contratto di patrocinio per il legale con la procura alle liti da parte della Camera di commercio
Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 32801 depositata oggi
Nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari si deve intendere sottoscritto il contratto di patrocinio da parte del legale per effetto del rilascio della procura alle liti dato dalla Camera di commercio e a seguito della firma degli atti difensivi da parte del professionista. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 32801/21.
Posizione della Cassazione.
I Supremi giudici, in particolare, hanno ravvisato la correttezza delle conclusioni dei giudici di seconde cure che hanno ravvisato tanti contratti di patrocinio quante erano le procedure esecutive nelle quali il legale era intervenuto per il recupero dei crediti della Camera di commercio. Si tratta di contratti individualmente conclusi in forza dell'accettazione di intervento redatta e sottoscritta dal difensore nelle singole procedure esecutive specificate nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto. Il punto a favore del legale è stato determinato dalla circostanza che né il ricorso, né la sentenza impugnata hanno delineato un'automatica nullità dei singoli contratti di patrocinio aventi a oggetto le procedure esecutive (194/94, 194/91, 106/96 e 34/97) in quanto dotati di propria autonoma individualità.
La perplessità
Non è possibile, poi, sostenere che la validità dei singoli contratti di patrocinio intercorsi tra l'avvocato e la Camera di commercio di Frosinone dovesse essere legata alla verifica della validità a monte del contratto di patrocinio di cui alla delibera camerale del 15 ottobre 1998 e alla determina dirigenziale del 29 ottobre 1998, nonché alla procura generale alle liti del 2 novembre 1998: tale verifica, infatti, sarebbe preclusa dal passaggio in giudicato dei decreti opposti, con ciò conclamando la piena sussistenza del credito azionato.