Procedure “trasparenti, eque e non discriminatorie” per la stipulazione dei contratti di convenzionamento con le aziende sanitarie
Entro il 31 dicembre 2024 gli ordinamenti regionali dovranno adeguarsi attraverso la definizione delle modalità di gestione delle nuove procedure selettive, da condursi secondo regole di pubblicità e concorrenzialità
Il settore sanitario si avvicina ad un importante rivoluzione, quale quella derivante dall’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art. 8-quinques del D.lgs. n. 502/1992 (introdotto dalla Legge n. 118/2022 – di conversione del cd. DL Concorrenza – cd. “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”) la cui piena attuazione dovrà essere garantita entro la fine del 2024.
Ma in cosa consiste questa rivoluzione?
Andiamo con ordine.
Il quadro normativo
Come noto, nel nostro ordinamento, le Regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza “avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico”, nonché – ed è quanto qui rileva – “di soggetti accreditati …, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8- quinquies” del D.lgs. n. 502/1992.
In altri termini: i privati autorizzati all’esercizio di attività sanitaria possono erogare le relative prestazioni operando (previo accreditamento) “per conto” del Sistema Sanitario Nazionale (“SSN”), a fronte della sottoscrizione di appositi contratti con l’azienda sanitaria territorialmente competente.
Fino alla Legge n. 118/2022, la stipula di tali accordi non era soggetta all’espletamento di procedure competitive.
Il DL Concorrenza, invece, ha modificato l’art. 8-quinques del D.lgs. n. 219/1992, introducendo per l’appunto il comma 1-bis che impone di individuare i privati accreditati con cui stipulare gli accordi contrattuali attraverso “procedure trasparenti, eque e non discriminatorie previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare”.
Sulla scia di tale previsione il Decreto del Ministro della salute 19 dicembre 2022 – che individua, nell’Allegato B, gli elementi che dovranno essere “ valutati ” per la selezione dei soggetti interessati alla stipula dei contratti di convenzionamento – ha imposto alle Regioni l’onere di adeguare i propri ordinamenti al comma 1-bis dell’art. 8-quinques “entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana” (avvenuta il 31 dicembre 2022) (cfr. art. 7): termine, che è stato successivamente posticipato al 31 marzo 2024 dal Decreto del Ministro della salute 26 settembre 2023 e poi di ulteriori 10 mesi dal cd. D.L. Milleproroghe, donde l’imminente scadenza il prossimo 31 dicembre 2024.
Le nuove procedure selettive
Entro il 31 dicembre 2024 dovranno essere, quindi, adottate le disposizioni necessarie ai fini di adeguare gli ordinamenti regionali al nuovo comma 1-bis, attraverso la definizione delle modalità di gestione delle nuove procedure selettive, che – per quanto non disciplinate dal cd. Codice Appalti – dovranno condursi secondo regole di pubblicità e concorrenzialità, in applicazione dei criteri definiti dal Decreto Ministeriale.
In particolare, quest’ultimo precisa che la selezione dovrà essere effettuata sulla base di criteri quali:
- specifiche esigenze organizzative,
- programmazione regionale,
- esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento,
- attività svolta per i soggetti già titolari di accordi contrattuali,
- effettiva alimentazione in modo tempestivo e continuativo del Fascicolo Sanitario Elettronico
- attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle prestazioni erogate, effettuata sulla base degli elementi riportati nell’Allegato B del Decreto, suddivisi nelle macro-categorie di (i) sicurezza (es. svolgimento di audit multidisciplinari o analisi approfondite in caso di eventi “sentinella” o di situazione avverse, implementazione di azioni correttiva e di miglioramento nel caso di verificazione dei predetti eventi), (ii) appropriatezza e (iii) qualità (es. regolarità, completezza e tempestività nell’alimentazione di flussi informativi previsti a livello nazionale e regionale, regolarità e congruità della documentazione amministrativa attestante le prestazioni erogate, utilizzo della telemedicina secondo programmi regionali, …).
L’obiettivo è quello di addivenire, attraverso il confronto competitivo, ad un miglioramento dei servizi offerti dalle strutture private (considerato l’obbligo per gli operatori già presenti nel mercato e quelli futuri di rispettare e mantenere standard elevati, ricercando pratiche sempre più innovative, al cui raggiungimento contribuirà anche la periodicità dei nuovi meccanismi selettivi introdotti) creando, in sintesi, un sistema più “monitorabile” in termini qualitativi e quantitativi.
Conclusioni
Se – dunque – l’obbligo di indire procedure selettive per l’individuazione dei sottoscrittori degli accordi ex art. art. 8-quinques del D.lgs. n. 219/1992 potrebbe dirigere verso un miglioramento della concorrenza nel settore sanitario, dall’altro lato non mancano le preoccupazioni sull’effettiva capacità di questo nuovo assetto di garantire un sostanziale miglioramento della qualità dell’assistenza a beneficio del paziente e, più in generale, di garantire una reale competitività tra operatori “grandi” e “piccoli” (rischio, quest’ultimo, derivante anche dall’ampio margine di discrezionalità che viene riconosciuto a Regioni e Province Autonome nell’individuazione di criteri e requisiti di selezione).
In sintesi, la riforma potrebbe allontanarsi dal modello (sotteso allo stesso D.lgs. n. 502/1992) di sussidiarietà orizzontale e pluralismo nell’erogazione dei servizi sanitari, favorendo una concentrazione nelle mani di soli poche strutture, a scapito della qualità e offerta del SNN.
Il nuovo quadro delineato dalla Legge n. 118/2022 – con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 8-quinques del D.lgs. n. 502/1992 – presenta indubbiamente una serie di sfide significative nel settore in esame.
Sebbene il nuovo approccio orientato alla concorrenza e qualità delle prestazioni possa promettere una maggiore efficienza e trasparenza, esso comporta anche rischi concreti di concentrazione del mercato e riduzione della qualità dei servizi offerti.
In questo contesto, spetterà – dunque – alle Regioni trovare (entro il prossimo 31 dicembre 2024) un equilibrio adeguato tra la promozione della concorrenza e la salvaguardia dell’eccellenza e della sostenibilità del servizio sanitario.
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*A cura di Ilaria Gobbato, partner, e Anna Gava, associate, di Dentons