Amministrativo

Processo amministrativo, meno ostacoli alla rinnovazione della notificazione del ricorso

La Corte costituzionale ha dichiarato la parziale l'illegittimità dell'art. 44, co. 4, dell'All. 1 al Dlgs 104/2010

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di Francesco Machina Grifeo

La limitazione, posta dall'art. 44, comma 4, cod. proc. amm., della rinnovazione della notificazione del ricorso alle sole ipotesi in cui la nullità non sia imputabile al notificante "non risulta proporzionata agli effetti che ne derivano, tanto più che essa non è posta a presidio di alcuno specifico interesse che non sia già tutelato dalla previsione del termine di decadenza". Inoltre, tale limitazione, "ogni volta che l'accertamento della nullità interviene dopo lo spirare di detto termine – e, quindi, particolarmente nell'azione di annullamento, data la brevità dello stesso – comporta la perdita definitiva della possibilità di ottenere una pronuncia giurisdizionale di merito, con grave compromissione del diritto di agire in giudizio". Per queste ragioni la Corte costituzionale, sentenza n. 148 depositata oggi, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44, comma 4, dell'Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), limitatamente alle parole «, se ritiene che l'esito negativo della notificazione dipenda da causa non imputabile al notificante,».

La questione era stata sollevata dal Consiglio di Stato, sezione quinta, con ordinanza del 20 aprile, che ha posto, per prima, la questione dell'eccesso di delega che però non è stata accolta. In secondo luogo, ha dedotto la violazione degli artt. 3, 24, 111, 113 e 117. In quanto, per un errore nella notifica "avente un rilievo meramente formale, si finirebbe per porre un ostacolo procedurale, atto a precludere definitivamente alla parte la possibilità di far valere la propria situazione giuridica soggettiva".

Il giudice a quo evidenzia che il ricorso in appello è stato notificato al Ministero della giustizia e al Ministero dell'economia presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, e non presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato, in violazione degli artt. 11 del Rd 30 ottobre 1933, n. 1611, e 25 del c.p.c., senza che all'esito le amministrazioni intimate si siano costituite in giudizio. Per l'effetto, la notifica dell'atto di appello nei confronti di amministrazioni statali non costituite, sarebbe nulla, con conseguente inammissibilità del gravame, poiché non troverebbe applicazione il principio di conservazione degli atti processuali per conseguimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 cod. proc. civ.

Per la Corte costituzionale questo secondo punto è fondato considerato che la norma censurata "sacrifica in modo irragionevole l'esigenza di preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda e conduce ad esiti sproporzionati rispetto al fine cui la norma stessa tende".

"Il difetto di proporzione tra il mezzo e il fine - prosegue la decisione - è reso evidente dall'effetto combinato che sull'esercizio del diritto di azione producono, da un lato, la denunciata limitazione alla rinnovazione della notifica e, dall'altro, la decadenza dall'impugnazione degli atti amministrativi allo spirare del termine di sessanta giorni di cui all'art. 29 cod. proc. amm. (ma anche dalla proposizione delle altre azioni per le quali è previsto un termine decadenziale)".

"Se, infatti, nel processo amministrativo la sottoposizione del diritto di azione a detto termine assolve all'essenziale funzione di garanzia della stabilità degli effetti giuridici, in conformità con l'interesse pubblico di pervenire in tempi brevi alla definitiva certezza del rapporto giuridico amministrativo (sentenza n. 94 del 2017), tale indefettibile esigenza risulta travalicata dalla norma censurata nella parte in cui essa fa discendere da un vizio esterno all'atto di esercizio dell'azione stessa la definitiva impossibilità di far valere nel giudizio la situazione sostanziale sottostante".

"L'effetto di impedimento della decadenza va, in definitiva, ricollegato all'esercizio dell'azione entro il termine perentorio, ma non può essere escluso dalla nullità della notificazione, non integrando quest'ultima un elemento costitutivo dell'atto che ne forma oggetto, bensì assolvendo ad una funzione, strumentale e servente, di conoscenza legale e di instaurazione del contraddittorio".

"Ed è proprio in ragione del rapporto di accessorietà che intercorre tra il procedimento notificatorio e l'atto da notificare che si giustifica il meccanismo processuale della rinnovazione della notifica che risulti affetta da vizi che non siano di gravità tale da decretarne l'inesistenza".

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