Civile

Processo civile, domande separate per distinti diritti di credito solo quando l'interesse è oggettivamente valutabile

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Processo civile - Diritti di credito - Ambito oggettivo - Domande - Processi separati - Tutela processuale frazionata - Interesse oggettivo dell'agente - Valutazione
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito (anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti) possano essere proposte, in linea di principio, in separati processi, nel caso in cui i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo (sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale); le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 7 marzo 2019 n. 6591

Processo civile - Diritti di credito - Rapporto di durata - Domande - Processi separati - Tutela processuale frazionata - Giudice - Indicazioni
Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque "fondati" sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Ove la necessità di siffatto interesse (e la relativa mancanza) non siano state dedotte dal convenuto, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ai sensi dell'articolo 183 c.p.c. e, se del caso, riservare la decisione assegnando alle parti termine per memorie ai sensi dell'articolo 101 c.p.c., comma 2.
•Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 16 febbraio 2017 n. 4091

Procedimento civile - In genere obbligazione risarcitoria - Infrazionabilità della domanda - Proposizione di distinte domande risarcitorie anteriormente all'arresto delle sezioni unite che ha affermato detto principio - Possibilità di ravvisare un caso di "prospective overruling" - Esclusione - Ragioni.
La proposizione di separate azioni risarcitorie per danni diversi nascenti dallo stesso fatto illecito, avvenuta anteriormente all'arresto delle Sezioni Unite che ha affermato il principio dell'infrazionabilità della domanda giudiziale per crediti derivanti da un unico rapporto, si sottrae all'applicazione del "prospective overruling", secondo cui restano salvi gli effetti degli atti processuali compiuti dalla parte che abbia fatto incolpevole affidamento sulla stabilità di una previgente interpretazione giurisprudenziale, atteso che quella decisione non ha comportato il mutamento dell'interpretazione di una regola del processo che preveda una preclusione o una decadenza, ma ha sancito l'improponibilità delle domande successive alla prima in ragione del difetto di una situazione giuridica sostanziale tutelabile, per contrasto con il principio costituzionale del giusto processo, che non consente di accordare protezione ad una pretesa caratterizzata dall'uso strumentale del diritto di azione. • Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 17 gennaio 2017 n. 929

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