Processo del lavoro, il principio di non contestazione
Processo del lavoro - Procedimento - Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Principio di non contestazione - Diritti indisponibili - Applicabilità.
Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti indisponibili, dovendosi ritenere che la mancata contestazione - quale condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova - operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto e non alla disponibilità del diritto medesimo.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 28 maggio 2015 n. 11047
Rapporti speciali di lavoro - lavori socialmente utili - quantificazione del trattamento economico - principio di non contestazione - operatività – esclusione.
In tema di lavori socialmente utili, la quantificazione del relativo trattamento economico è stabilito direttamente dalla legge, sicché non può trovare applicazione il principio di non contestazione, in quanto espressione del principio dispositivo delle parti, rilevante solo ove non in contrasto con norme imperative di legge.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 7 aprile 2014, n. 8070
Procedimenti in materia di lavoro e previdenza - Procedimento di primo grado - Principio di non contestazione - Diritti a prestazioni previdenziali - Applicabilità - Sussistenza - Natura di diritti indisponibili - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali senza che rilevi il carattere indisponibile di questi ultimi, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 30 giugno 2009 n. 15326
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Fatti costitutivi del diritto non esplicitati nel ricorso - Onere di contestazione specifica da parte del convenuto - Insussistenza - Fondamento.
Nel processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice . Tuttavia, intanto la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso non potendo, il convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova, donde l'impossibilità di contestare o richiedere prova - oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito - su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo.
• Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 17 giugno 2004 n. 11353
Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Costituzione delle parti e loro difesa - Dovere del convenuto di prendere posizione sui fatti dedotti dall'attore - Mancata contestazione - Effetti.
L'articolo 416, terzo comma, cod. proc. civ., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti costitutivi dedotti dall'attore, fa della non contestazione un comportamento rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio: la mancata contestazione rappresenta l'adozione di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto e, consente, di superare la tradizionale distinzione fra “ammissione implicita” e “non contestazione”. Nel caso in cui, poi, la domanda sia integrata da conteggi, contenuti nello stesso contesto o in allegato unito al ricorso, occorre distinguere la componente fattuale di tali conteggi, che soggiace agli oneri di contestazione e agli effetti della mancata contestazione, dalla componente giuridica o normativa, esente dai suddetti oneri.
• Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 17 aprile 2002 n. 5526