Processo telematico d’obbligo solo per i ricorsi notificati dal 1° luglio
Mancano pochi giorni al debutto del processo tributario telematico obbligatorio: dal 1° luglio, infatti, notificazioni e depositi di atti processuali, documenti e provvedimenti giurisdizionali dovranno avvenire esclusivamente con modalità telematiche. Come previsto dal Dl 119/2018, sparirà l’alternatività tra cartaceo e digitale.
Interessati ed eccezioni
Il processo tributario telematico dovrà essere utilizzato da tutti i difensori per il deposito delle liti dinanzi alle commissioni tributarie.
Solo in casi eccezionali, il Presidente della Commissione tributaria o della sezione, se il ricorso è già iscritto a ruolo, ovvero il collegio se la questione sorge in udienza, con provvedimento motivato potranno autorizzare il deposito con modalità diverse da quelle telematiche.
L’unica deroga riguarda i soggetti in giudizio senza assistenza tecnica (per liti di valore non superiore a 3mila euro) per i quali la norma prevede l’utilizzo, per notifiche e depositi, delle modalità telematiche previa indicazione, nel ricorso o nel primo atto difensivo, dell’indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni e le notificazioni.
Sembrerebbe quindi, che solo per tali soggetti il processo tributario telematico rimarrà una facoltà.
La decorrenza
La norma (articolo 16 Dl 119/2018) prevede testualmente che l’obbligo del canale telematico riguarda i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019. Il responsabile della direzione giustizia tributaria del Mef, in occasione di un evento formativo organizzato dall’Uncat, ha precisato che l’obbligo del deposito telematico scatterà solo per i ricorsi notificati alla controparte a partire dal 1° luglio 2019. Secondo il Mef, la nuova norma deve, quindi, intendersi decorrente dal momento della notifica dell’atto introduttivo del giudizio alla controparte. Pertanto, non sarà obbligatorio il Ptt per i ricorsi notificati prima del 1° luglio, pur se depositati presso le commissioni tributarie successivamente.
I processi già avviati
I processi già avviati in forma cartacea al 1° luglio potranno proseguire senza l’utilizzo del canale telematico. Le più frequenti ipotesi sono:
giudizi già completamente instaurati al 1° luglio, ossia con ricorso notificato alla controparte e costituzione già avvenuta in forma cartacea presso la commissione tributaria; per questi sarà possibile proseguire sia in forma cartacea sia in modalità telematica per tutti i documenti successivi (memorie, documenti aggiuntivi, istanze varie ecc.);
i ricorsi parzialmente instaurati al 1° luglio, ossia notificati solo alla controparte, ma per i quali non è ancora stata effettuata la costituzione in giudizio: in tali casi, sarà possibile scegliere tra modalità di deposito cartacea o telematica.
I nuovi gradi di giudizio
Dal tenore testuale della norma, sembra che in tutti i nuovi gradi vada utilizzata la modalità telematica. Oltre al ricorso, quindi, il Ptt dovrà essere utilizzato anche per la proposizione dell’appello se la notifica avverrà dopo il 1° luglio e ciò anche se riferito ad un primo grado cartaceo.
In tale contesto va segnalato che inizialmente il Dm 163/2013, tra i primi attuativi del Ptt, prevedeva che la parte che avesse utilizzato in primo grado le modalità telematiche era tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l’intero grado del giudizio nonché per l’appello, salvo sostituzione del difensore.
Dal 24 ottobre 2018 (entrata in vigore del Dl 119/2018), con una norma di carattere interpretativo, il legislatore ha espressamente previsto che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio il processo telematico indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall’avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche. Di fatto, quindi, sono state sanate eventuali irregolarità in tal senso che avrebbero potuto portare all’inammissibilità dell’atto.