Processo tributario, notifica via Pec senza vincoli orari
La pronuncia della Corte Costituzionale (75/2019) sulla validità delle notifiche telematiche oltre le ore 21, ha riflessi anche nel processo tributario telematico. La questione (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) attiene le notifiche eseguite con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione ègenerata dopo le 21 ed entro le 24.
In base all’articolo 16 septies del Dl 179/2012 (introdotto per disciplinare le notifiche telematiche rispetto alle regole generali del codice di rito) una simile notifica si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della ricevuta.
Secondo la regola generale (articolo 147 del Codice di procedura civile), anche per evitare inutile disturbo agli interessati, le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
Tale disposizione era stata estesa anche alle notifiche telematiche, nonostante la ricezione di una Pec non potesse equipararsi, quanto al disturbo e all’intrusione nella vita privata, alla visita dell’ufficiale giudiziario.
Secondo la Consulta tale disposizione deve ritenersi costituzionalmente illegittima.
Sebbene la decisione riguardi il processo civile telematico, ha risvolti, verosimilmente, anche nel contenzioso tributario che, per quanto non espressamente disposto dal Dlgs 546/92, attinge le proprie regole dal Codice di procedura civile.
Così, da qualche tempo, seguendo (facoltativamente) le regole del processo tributario telematico, le notifiche agli uffici devono essere eseguite tramite pec. Tale facoltà diventa un obbligo dal 1° luglio 2019.
Ne consegue che, indirettamente, la limitazione oltre le ore 21, essendo contenuta nell’articolo 147 del Codice di procedura civile, poteva riguardare anche le pec di notifica degli atti del processo tributario (sia verso gli enti impositori, sia da questi al contribuente).
La circostanza avrebbe potuto presentare risvolti singolari. Si pensi, ad esempio, alla notifica di un ricorso con pec alle ore 22 del sessantesimo giorno: in base all’articolo 147 del Codice di procedura civile, la notifica doveva considerarsi effettuata alle 7 del giorno seguente. In concreto, il ricorso era inammissibile perché notificato oltre i termini.
Non risultano pronunce di legittimità su notifiche tributarie effettuate oltre le 21 ritenute invalide, ma occorre considerare che si tratta di una procedura notificatoria nuova e ad oggi facoltativa.
La Corte Costituzionale ha condivisibilmente rilevato che una simile limitazione, è contraria al sistema tecnologico telematico, che si caratterizza proprio per essere slegato “all’apertura degli uffici”. Si tratta, infatti, di una possibilità introdotta dal legislatore per il pieno esercizio del diritto di difesa e per la fruizione completa dei termini per l’azione in giudizio.
Sono principi assolutamente compatibili con le notifiche in ambito tributario, con la conseguenza che verosimilmente la declaratoria di incostituzionalità dovrebbe escludere limitazioni di orario anche per le pec nel processo tributario. Il contribuente, quindi, potrà notificare e ricevere atti fino alle 23.59 dell’ultimo giorno utile previsto.
Corte costituzionale, sentenza 9 aprile 2019, n. 75