Responsabilità

Prodotti difettosi, ne risponde anche il fornitore se il nome coincide col marchio

Per la Corte Ue, sentenza C-157/23, un fornitore può essere considerato produttore se il suo nome coincide con il marchio apposto sul prodotto dal fabbricante

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In una controversia sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, un fornitore può essere considerato produttore se il suo nome coincide con il marchio apposto sul prodotto dal fabbricante. Lo ha stabilito la Corte Ue nella causa C-157/23 (Ford Italia) chiarendo che, al fine di garantire la tutela del consumatore, la responsabilità solidale (del fornitore e del vero produttore del prodotto difettoso) può sorgere anche se il fornitore non ha apposto esso stesso il proprio nome, marchio o altro segno distintivo su tale prodotto.

La vicenda - Nel luglio 2001 un consumatore ha acquistato un’autovettura di marchio Ford presso una concessionaria italiana. Il veicolo era stato fabbricato dalla Ford Wag, una società con sede in Germania, poi fornito alla concessionaria tramite la Ford Italia, che distribuisce in Italia i veicoli di marchio Ford. Nel dicembre dello stesso anno il consumatore è stato vittima di un incidente nel corso del quale l’airbag non ha funzionato. Egli ha quindi proposto ricorso contro la concessionaria e la Ford Italia per ottenere il risarcimento dei danni. La Ford Italia ha sostenuto di non essere responsabile in quanto non aveva fabbricato il veicolo.

A questo punto la Corte di cassazione nutrendo dei dubbi sulla interpretazione della definizione della nozione di «produttore» fornita dalla direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Direttiva 85/374/CEE), ha chiesto lumi alla Corte Ue.

La motivazione - I giudici di Lussemburgo rilevano che la nozione di «persona che si presenta come produttore», prevista dalla direttiva, non riguarda soltanto la persona che ha materialmente apposto il suo nome sul prodotto, ma deve includere anche il fornitore, se il suo nome o un elemento distintivo di quest’ultimo corrisponde al nome del fabbricante e al nome, al marchio o a un altro segno distintivo presente sul prodotto.

Infatti, prosegue la decisione, in entrambi i casi, il fornitore sfrutta tale coincidenza per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e ottenere la fiducia del consumatore, come se il prodotto fosse venduto direttamente dal produttore. Se questa seconda categoria non fosse inclusa nella nozione, ciò porterebbe a restringere la portata della nozione di «produttore» e a compromettere l’obiettivo della direttiva, in particolare la tutela del consumatore.

La Corte aggiunge poi che, al fine di garantire la tutela del consumatore, il legislatore dell’Unione ha voluto che la responsabilità di «chiunque si presenti come produttore» sorga allo stesso modo di quella del «vero» produttore. Inoltre, il consumatore deve avere la libertà di chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili, essendo la loro responsabilità solidale. La tutela del consumatore non sarebbe sufficiente se il distributore potesse «rinviare» il consumatore al produttore, il quale può non essere conosciuto dal consumatore.

In definitiva, per i giudici europei “l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che: il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore”.

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