Professionista: la violazione dell’obbligo di diligenza determina il risarcimento del danno anche per colpa lieve
Compete al cliente mandante la prova dell’inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del professionista mandatario la prova della non imputabilità dell’inadempimento (o del non esatto adempimento)
L’inosservanza del dovere di diligenza del professionista nell’esecuzione della prestazione, di cui è stato incaricato, comporta l’obbligo del risarcimento del danno cagionato al cliente mandante per responsabilità contrattuale, anche per colpa lieve. Compete al cliente mandante la prova dell’inadempimento, oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del professionista mandatario la prova della non imputabilità dell’inadempimento (o del non esatto adempimento). Lo hanno affermato...