Responsabilità

Pronto soccorso responsabile per la mancata diagnosi dell'ictus

La Cassazione, sentenza n. 200 depositata l'11 gennaio, ha accolto il ricorso di un uomo mandato a casa e poi operato d'urgenza il giorno seguente

In tema di responsabilità medica, il giudice può discostarsi dalle risultanze della Ctu ma deve fornirne adeguata e logica motivazione. La Corte d'Appello non può dunque rovesciare gli esiti del giudizio di primo grado valorizzando "atti di parte ed emergenze probatorie differenti da quelle favorevolmente considerate dal tribunale", senza indicare alcun argomento idoneo a far comprendere il ragionamento seguito e trascurando i motivi che l'hanno condotta a tale esito. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 200 depositata l'11 gennaio, accogliendo (con rinvio) il ricorso di un uomo vittima di un errore medico.

Al ricorrente recatosi in Pronto soccorso in preda a cefalee a e ipertensione non era infatti stato diagnosticato l'ictus in corso. Tornato a casa il giorno seguente era stato operato d'urgenza. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità della struttura per non aver disposto una tac e tenuto il paziente in osservazione. Il giudice territoriale all'opposto – "in termini del tutto generici e ipotetici"- aveva osservato che le «peculiari caratteristiche oggettive del caso in esame, ed in particolare la immediata remissione dei sintomi (ipertensione e cefalea), hanno avuto l'effetto di "depistare" il corretto inquadramento diagnostico tanto nell'ipotesi, assai poco probabile, che al momento del ricovero fosse già in atto l'emorragia quanto, a maggior ragione, nell'evenienza che si trattasse di una cefalea c.d. sentinella e cioè prodromica al futuro evento emorragico», essendo «in ogni caso innegabile che, nella situazione data, la diagnosi presentasse un grado elevato di difficoltà tecnico-scientifica tale da configurare un errore sanzionabile ed un danno risarcibile solo in caso di colpa (imperizia) grave, secondo la previsione del richiamato art. 2236 c.c.", che nel caso è stata ritenuta inesistente.

Così facendo però, spiega la Cassazione, la Corte d'Appello "è pervenuta a conclusioni opposte rispetto a quelle raggiunte dal giudice di prime cure, apoditticamente e genericamente valorizzando atti di parte ed emergenze probatorie differenti da quelli favorevolmente considerati dal tribunale, senza invero indicare argomento alcuno idoneo a rendere comprensibile l'iter logico-giuridico seguito, omettendo in particolare di spiegare quali ragioni l'abbiano indotta a privilegiare questi ultimi in luogo dei primi".

Inoltre, la Azienda sanitaria nella memoria di costituzione aveva affermato che il paziente, anch'egli medico, "rifiutò il ricovero manifestando più volte ai colleghi la volontà di non sottoporsi ad ulteriori verifiche, ritenendo di non averne alcun bisogno". Elemento che secondo la difesa avrebbe dovuto escludere la responsabilità dei medici di guardia del reparto di cardiologia, ma che secondo la Corte, al contrario, prova proprio "la consapevolezza dei sanitari, sotto il profilo della negligenza ed imprudenza, perché dimostra, avendo gli stessi proposto il ricovero, che si erano resi conto o avevano quantomeno sospettato l'effettiva e ben più grave patologia".

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Sezione 6