Proporzionale il licenziamento del cancelliere del Gdp che si fa "coprire" i ritardi da colleghi compiacenti
Nel caso concreto il soggetto ricopriva anche la funzione di capo ufficio
Pienamente legittimo il licenziamento del cancelliere che falsifichi gli orari di entrata e ritardi vari mediante la timbratura del badge eseguita da colleghi consenzienti. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 20560/21.
I giudici di merito. I Supremi giudici si sono adeguati a quanto affermato dalla Corte di appello di Milano. Quest'ultima, riformando la sentenza del tribunale di Lodi, ha rigettato l'impugnativa del licenziamento disciplinare irrogato dal Ministero della Giustizia nei confronti del cancelliere con mansioni di capo ufficio presso il giudice di pace di Lodi. I giudici di seconde cure hanno ritenuto incontestabile che il soggetto, insieme a due colleghi, avesse falsamente attestato la propria presenza in ufficio mediante l'abusivo e reciproco utilizzo dei badges in dotazione. La Corte d'appello ha puntualizzato, inoltre, come il soggetto licenziato si servisse della timbratura illegittima in caso di ritardati rientri dal pranzo o quando fosse più genericamente in ritardo. I giudici di merito hanno rilevato come il comportamento fosse sufficiente a incidere negativamente sul vincolo di fiducia. Il ricorrente dalla sua ha eccepito l'irregolarità della proporzionalità del licenziamento. La questione sulla proporzionalità è stata affrontata con il terzo motivo d'appello con il quale si assumeva la violazione dell'articolo 2106 del Cc e dell'articolo 7 della legge 300/1970.
Conclusioni. Si legge nella decisione della Cassazione che la Corte territoriale avesse al contrario plausibilmente apprezzato tale aspetto, avendo argomentato sia sulla gravità dell'infrazione in funzione della creazione di un artificio utile a eludere i controlli della Pa sul rispetto degli orari sia dal disposto dell'articolo 55-quater del Tupi (licenziamento disciplinare) nel testo vigente ratione temporis contenente il richiamo, quale causa di licenziamento, alle alterazioni dei mezzi di rilevazione della presenza in servizio mediante atipiche "modalità fraudolente", senza tralasciare il richiamo al ruolo di capo ufficio rivestito dal ricorrente, così ricostruendo con completezza i fatti alla base della rottura del vincolo fiduciario.