Civile

Protezione internazionale e dovere di acquisire informazioni sul paese d'origine del richiedente

di A cura della redazione PlusPLus24 Diritto

Immigrazione –Stranieri - Protezione internazionale - Verifica della situazione del paese di origine - Artt. 3 e 14 d.lgs n. 251 del 2007 - Inconfigurabilità – In caso di verifica negativa della credibilità del soggetto
In materia di protezione internazionale qualora il vaglio della credibilità soggettiva condotta alla stregua dei criteri di cui all'art. 3, comma 5, dlgs n. 251 del 2007 applicabile con riguardo sia alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato che per quella di protezione sussidiaria per le ipotesi di cui all'art. 14 del decreto citato, abbia dato esito negativo, l'autorità incaricata di esaminare la domanda non deve effettuare ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio ufficioso, neppure concernente la situazione del Paese di origine.
• Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 15 gennaio 2020 n. 625

Straniero - Protezione sussidiaria - Rischio effettivo di grave danno individualizzato - Verifica della credibilità soggettiva - Necessità - Dovere di cooperazione istruttoria - Contenuto - Scrutinio preferenziale dei "country of origin informations" - Fondamento.
In materia di protezione sussidiaria, con riferimento all'accertamento del rischio effettivo di subire un grave danno alla persona, nell'ipotesi contemplata dall'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, il dovere di cooperazione istruttoria desumibile dall'art. 3, comma 5, del medesimo decreto legislativo, ove reso possibile dal positivo vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati dalla norma, impone al giudice di verificare - in via preferenziale, ma non esclusiva, attraverso lo scrutinio dei cd. c.o.i., "country of origin informations" - se nel Paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rientro del richiedente, ma non di supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, essendo necessaria al riguardo soltanto la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dal comma 5 dell'art. 3 citato
• Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza 12 giugno 2019 n. 15794

Straniero - Protezione internazionale - Accertamento - Valutazione del giudice di merito - Credibilità soggettiva - Esclusione - Conseguenze - Dovere di acquisire informazioni sul paese d'origine - Condizioni.
In materia di protezione internazionale, l'accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l'esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui all'art. 3, d.lgs n. 251 del 2007, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall'impossibilità di fornire riscontri probatori.
• Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 giugno 2018, n. 16925

Straniero - Protezione internazionale sussidiaria - Informazioni del richiedente deficitarie o mancanti - Rischio per la vita o l'incolumità derivante da regole sub statuali imposte con violenza o sopraffazione - Approfondimento istruttorio dell'autorità decidente - Necessità.
In tema di protezione internazionale sussidiaria, l'art. 3 del d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, oltre a sancire un dovere di cooperazione del richiedente consistente nell'allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, pone a carco dell'autorità decidente un più incisivo obbligo di informarsi in modo adeguato e pertinente alla richiesta, soprattutto con riferimento alle condizioni generali del Paese d'origine, allorquando le informazioni fornite dal richiedente siano deficitarie o mancanti. In particolare, deve ritenersi necessario l'approfondimento istruttorio officioso allorquando il richiedente descriva una situazione di rischio per la vita o l'incolumità fisica che derivi da sistemi di regole non scritte sub statuali, imposte con la violenza e la sopraffazione verso un genere, un gruppo sociale o religioso o semplicemente verso un soggetto o un gruppo familiare nemico, in presenza di tolleranza, tacita approvazione o incapacità a contenere o fronteggiare il fenomeno da parte delle autorità statuali: ciò proprio al fine di verificare il grado di diffusione ed impunità dei comportamenti violenti descritti e la risposta delle autorità statuali.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 10 aprile 2015 n. 7333

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