Civile

Prova a carico del contribuente del diritto alla deduzione o alla detrazione

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a cura della Redazione Lex 24

Tributi - Accertamento -Diritto alla deduzione o alla detrazione - Fatto costitutivo - Prova a carico del contribuente - Produzione delle fatture - Contestazione dell'Amministrazione - Mediante presunzioni - Ammissibilità
Nel processo tributario, ove il contribuente assolva l'onere, a suo carico, di provare il fatto costitutivo del diritto alla deduzione dei costi o alla detrazione dell'IVA mediante la produzione delle fatture, l'Amministrazione finanziaria ne può dimostrarne l'inattendibilità anche mediante presunzioni, sicché il giudice di merito deve prendere in considerazione il complessivo quadro probatorio al fine di verificare l'esistenza o meno delle operazioni fatturate, ivi compresi i fatti secondari indicati.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 13 febbraio 2015 n. 2935

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni - Reddito d'impresa - Costi e oneri deducibili - Prova - Onere a carico del contribuente - Estensione alla coerenza economica dei costi - Modalità - Mancato assolvimento - Conseguenze
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, spetta al contribuente l'onere della prova dell'esistenza, dell'inerenza e, ove contestata dall'Amministrazione finanziaria, della coerenza economica dei costi deducibili. A tal fine non è sufficiente che la spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa, risultando legittima, in difetto, la negazione della deducibilità di un costo sproporzionato ai ricavi o all'oggetto dell'impresa.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 8 ottobre 2014 n. 21184

Tributi erariali indiretti - Iva - Accertamento e riscossione - Detrazione sulla base di fatture in fotocopia o relative a forniture in luoghi diversi da quelli di esercizio dell'attività - Contestazione da parte dell'Ufficio - Onere probatorio a carico del contribuente - Oggetto - Prova dell'effettiva regolarità e veridicità delle fatture - Configurabilità - Fondamento
In materia di IVA, qualora l'Ufficio contesti la detrazione dell'imposta, in quanto effettuata sulla base di fatture in fotocopia o relative a forniture in luoghi diversi da quelli in cui risulta esercitata l'attività, il contribuente - in base ai criteri generali di riparto dell'onere della prova previsti dall'articolo 2697 cod. civ. ed alle specifiche disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 che, regolando la materia della detraibilità dei costi, impongono sia la conservazione delle fatture in originale (articolo 39), sia particolari modalità di denuncia dell'inizio e della variazione dei vari elementi, tra cui le sedi, dell'attività (articolo35) - ha l'onere di fornire la prova del diritto alla detrazione, nonché, da un lato, di provare la forza maggiore che ha determinato la perdita delle fatture in originale e di ricostruire le stesse a mezzo dell'opera dei fornitori dei servizi e, dall'altro, di provare l'esistenza delle sedi non denunciate.
Corte di cassazione, sezione V, sentenza 24 giugno 2011 n. 13943

Tributi erariali indiretti - Iva- Determinazione dell'imposta - Detrazioni - Imposta assolta sugli acquisti - Detrazione - Contestazione da parte dell'ufficio - Onere probatorio a carico del contribuente - Produzione delle fatture e del relativo registro - Necessità - Perdita incolpevole di tali documenti ed impossibilità di acquisirne copia - Inversione dell'onere della prova - Esclusione - Prova testimoniale e presunzioni - Ammissibilità
In tema di IVA, la detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che dev'essere fornita dal contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate; nel caso in cui lo stesso (o il curatore nominato a seguito di suo fallimento) dimostri di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti (nella specie, a causa di incendio avvenuto nella sede della società prima della dichiarazione di fallimento) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall'articolo 2724, n. 3, cod. civ., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.
• Corte di cassazione, sezione V, sentenza 4 marzo 2011 n. 5182

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