Penale

Provare l’origine lecita del denaro non ferma la confisca diretta

Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 42415) chiariscono i dubbi sollevati dalla Sezione remittente con una decisione anticipata da un’informazione provvisoria

di Patrizia Maciocchi

Sì alla confisca diretta di denaro depositato sul conto anche se la parte prova la provenienza lecita.

Le Sezioni unite della Cassazione (sentenza 42415) chiariscono i dubbi sollevati dalla Sezione remittente con una decisione anticipata da un’informazione provvisoria (si veda il Sole 24 ore del 29 maggio 2021). Il Supremo consesso avalla la confisca diretta, quando il denaro rappresenta «l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario» rinvenuto nel patrimonio del soggetto interessato, conseguito per effetto di un reato.

Alla base del rinvio, un sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro sul conto di un indagato per traffico di influenze. Secondo l’accusa il ricorrente, sfruttando la conoscenza con un funzionario dell’agenzia delle Entrate, in concorso con due avvocati e un commercialista, si sarebbe fatto consegnare da un imprenditore circa 175 mila euro e sessanta cravatte, in cambio di una riduzione sulle imposte. Il ricorrente chiedeva il dissequestro, in parte già ottenuto, di ulteriori somme dimostrando il titolo lecito. Il nodo da sciogliere riguardava il modo in cui deve essere qualificato il sequestro del denaro sui conti correnti dell’indagato, considerando che, per alcuni reati, come quello esaminato, è escluso il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.

Le Sezioni unite aprono alla confisca diretta valorizzando la natura del denaro come bene numerario fungibile, destinato a circolare e ad essere usato come mezzo di pagamento. Caratteristica dalla quale derivano conseguenze giuridiche: la prima è che si tratta di un bene diverso da qualunque altra utilità, come chiarito dalla norme penali. Il denaro è, infatti «ontologicamente e normativamente indifferente all’individuazione materiale del relativo supporto nummario: natura e funzione del denaro rendono recessiva la sua consistenza fisica, determinando la sua automatica confusione nel patrimonio del reo, che ne risulta correlativamente accresciuto». Per la confisca diretta è dunque irrilevante che il numerario conseguito dall’autore, confuso nel patrimonio, sia corrispondente a quello sottoposto alla misura.

Se si ammettesse la possibilità di fermare la confisca diretta a fronte della prova dell’origine lecita degli attivi monetari - ammonisce la Corte - il pubblico ministero sarebbe obbligato a rinvenire proprio “quel” denaro o a dimostrare come è stato occultato o reso non tracciabile. E se il nesso di diretta derivazione del reato dovesse essere riferito solo alla somma di denaro fisicamente conseguita dal reo, o al massimo esteso a quella che risulta in via immediata dalla trasformazione tracciabile, la confisca diretta sarebbe rarissima: limitata a pochi casi di scuola.

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