Pubblicare immagini non autorizzate sui social network è trattamento illecito di dati personali
Il reato di trattamento illecito di dati personali avvenuto attraverso la pubblicazione non autorizzata di immagini su un social network è da ritenersi integrato per il semplice fatto che utilizzare lo spazio web per postare le immagini equivale a destinarle a tutti coloro che in tempi e luoghi diversi abbiano gli strumenti tecnici e la legittimazione a connettersi in rete. In questo caso il giudice competente deve essere individuato con il criterio della residenza dell'imputato, vista l'impossibilità di ricorrere a criteri certi e univoci come quello di prima pubblicazione o di primo accesso. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Firenze 5675/2015.
Il caso - La vicenda riguardava una ragazza residente in Campania, tratta a giudizio con decreto di citazione del Pm per rispondere del reato di trattamento illecito di dati personali, previsto dall'articolo 167 del Codice della privacy (Dlgs 196/2003). Nello specifico, l'imputata era accusata di aver pubblicato su un social network alcune fotografie scattate clandestinamente che ritraevano la persona offesa mentre si trovava in un locale pubblico, in un comune vicino Firenze, con segni evidenti di lesioni al volto.
Il procedimento penale si era radicato davanti al Tribunale di Firenze sul duplice presupposto che nel circondario del capoluogo toscano era stata realizzata la condotta, ovvero la realizzazione delle fotografie poi pubblicate, e che nello stesso comune, luogo di dimora della persona offesa, questa aveva percepito il nocumento derivante dalla divulgazione delle immagini. La difesa aveva però sollevato eccezione di incompetenza territoriale chiedendo la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel cui circondario risiedeva l'imputata.
L'utilizzo del web integra il trattamento illecito - Il giudice analizza la fattispecie prevista dall'articolo 167 del codice della privacy che prevede la realizzazione del reato se dal fatto deriva nocumento o, indipendentemente da questo, se c'è stata diffusione o comunicazione dei dati personali. E nella fattispecie, il reato deve considerarsi perfezionato dal momento che la pubblicazione di immagini su un social network, e cioè attraverso l'utilizzo di uno spazio web, è da ritenersi sostanzialmente diretto erga omnes, poiché si rivolge potenzialmente a «tutti coloro che abbiano gli strumenti, la capacità tecnica e la legittimazione a connettersi, evidentemente in tempi e luoghi diversi tra loro».
La questione della competenza - Ciò posto, al fine della individuazione della competenza, il tribunale ritiene che nella fattispecie sia difficilissimo, se non addirittura impossibile, individuare criteri oggettivi unici, come ad esempio quello di prima pubblicazione o immissione della notizia o fotografia nella rete, o ancora di primo accesso. Pertanto, deve trovare applicazione il criterio suppletivo fissato dall'articolo 9 comma 2 Cpp, il luogo di residenza dell'imputato.
Tribunale di Firenze - Sezione II penale - Sentenza 8 gennaio 2015 n. 5675