Raddoppio dei termini di accertamento legato al periodo in cui è stata effettuata la verifica
Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza 5131/2025
Per determinare la legittimità del raddoppio dei termini per l’accertamento del reato tributario (dichiarazione infedele) fa fede il momento in cui è stato effettuato l’accertamento. Quindi il contribuente (nella disciplina transitoria) in base a quanto previsto dall’articolo 4 del Dlgs. n. 74 del 2000, come modificato dall’articolo 4 del Dlgs 24 settembre 2015 n. 158 resta pienamente assoggettabile alla soglia più bassa dell’imposta evasa ( 50mila euro) e non può beneficiare del nuovo limite intervenuto...