Penale

Rapina con la mascherina anticovid, sì all'aggravante del travisamento anche se era obbligatoria

Lo ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22049 depositata oggi, confermano l'indirizzo di legittimità

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di Francesco Machina Grifeo

Legittima l'aggravante per il travisamento per il rapinatore che nel corso della commissione del reato portava la mascherina anti covid nonostante in quel periodo, novembre 2021, fosse obbligatoria per legge. Lo ribadisce la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22049 depositata oggi. La II Sezione penale ha così respinto il ricorso di un uomo condannato nell'ottobre 2022 dalla Corte di appello di Lecce alla pena di anni sei, mesi due, giorni dieci di reclusione ed 2.300 euro di multa per i delitti di rapina aggravata in concorso e porto d'arma.

Nel ricorso, l'uomo, tra l'altro, ha sostenuto il vizio di motivazione in relazione alla contestata aggravante, affermando che essendo la mascherina obbligatoria l'intento "non era quello di travisarsi bensì semplicemente quello di non attirare l'attenzione generale, in un periodo in cui transitare in un luogo chiuso col volto scoperto sarebbe risultato inusuale e avrebbe suscitato l'attenzione delle persone circostanti".

Per la Suprema corte però va ribadita la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in tema di rapina, ricorrono gli estremi dell'aggravante del travisamento (ai sensi dell'art. 628, comma terzo, n. 1), cod. pen.), "nel caso in cui - come nella fattispecie - l'agente indossi una mascherina, non rilevando, in contrario, che l'uso della stessa sia prescritto dalla normativa di contrasto alla pandemia da Covid-19, atteso che la parziale copertura del volto mediante la mascherina è funzionale al compimento dell'azione delittuosa, rendendo difficoltoso il riconoscimento del responsabile".

Con la sentenza n. 1712/2022, la II Sezione aveva già affermato che «la presenza di un evidente nesso di necessaria occasionalità con il fatto illecito contestato esclude la possibilità di ritenere tale condotta alla stregua di mero adempimento del dovere».

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