Reati contro l’ordine pubblico: l'aggravante della transnazionalità
Reato - Circostanze - Aggravanti - Aggravante della transnazionalità - Presupposti - Contributo di un gruppo criminale organizzato transnazionale distinto dall'associazione per delinquere cui è riferibile il reato - Necessità - Condizione.
L'aggravante della transnazionalità prevista dall'art. 4, L. 146/2006, può trovare applicazione anche quando il gruppo criminale organizzato, operante in più di uno Stato, presta il suo contributo alla commissione di un reato associativo, ma solo a condizione che non ricorrano elementi di “immedesimazione” fra le due strutture criminose.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 19 febbraio 2014 n. 7768
Reato - Circostanze - Aggravante della transnazionalità - Presupposti - Contributo di un gruppo criminale organizzato transnazionale distinto da quello cui è riferibile il reato.
Ai fini della configurabilità dell'aggravante della transnazionalità prevista dall'art. 4, L. 146/2006, occorre che la commissione del reato sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, distinto da quello cui è riferibile il reato, impegnato in attività illecite in più di uno stato.
•Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 23 luglio 2013 n. 31972
Reato - Circostanze - Aggravanti - Aggravante della transnazionalità - Presupposti - Contributo del gruppo criminale organizzato transnazionale - significato.
L'aggravante speciale della transnazionalità, di cui all'art. 4 della L. 146/2006, presuppone che la commissione di un qualsiasi reato in ambito nazionale, purché punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia stata determinata o anche solo agevolata, in tutto o in parte, dall'apporto di un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività illecite in più di uno Stato.
•Corte di cassazione, sezioni Unite, sentenza 23 aprile 2013 n. 18374
Reato - Circostanze - Aggravanti - Associazione per delinquere - Circostanza aggravante a effetto speciale ex art. 4 legge n. 146 del 2006 - Compatibilità.
La circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 4 L. 146/2006 per i reati transnazionali è configurabile anche nel delitto di associazione per delinquere allorché del sodalizio criminoso facciano parte soggetti che operano in Paesi diversi.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 11 luglio 2012 n. 27413
Reato - Circostanze - Aggravanti - Circostanza aggravante ex art. 4 L. 146/2006 - Configurabilità - Condizioni.
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 4 L. 146/2006 (ratifica ed esecuzione della convenzione ONU contro il crimine organizzato transazionale) è richiesto solo che il reato cui essa accede sia punito con pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, non anche che debba simultaneamente ricorrere la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 152/99, convertito in L. 12 luglio 1991 n. 203 (aver agito avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. o al fine di agevolare le attività di un'associazione mafiosa).
•Corte di cassazione, sezione V, sentenza 6 ottobre 2010 n. 35925
Reato - Circostanze - Aggravanti in genere - Circostanza aggravante a effetto speciale prevista dall'art. 4 della L. 146/2006 - Configurabilità - Condizioni.
Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante a effetto speciale prevista dall'art. 4 della L. 146/2006, è necessario un “quid pluris” rispetto al concorso di persone nel reato, richiedendosi l'esistenza di un “gruppo criminale organizzato” impegnato in attività criminali in più di uno Stato, che risulti composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale.
•Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 20 febbraio 2009 n. 7470