Reati in edilizia: responsabile anche chi effettua solo il completamento dell'immobile
La sentenza parla del soggetto che esegua la pavimentazione, l'intonacatura e gli infissi
Anche il soggetto che si limita a svolgere opere di completamento dell'immobile ha una responsabilità penale per lavori condotti all'insegna dell'abuso. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 47801/22. I Supremi giudici sottolineano che in materia è necessario formulare una scala di responsabilità, in funzione di abusi edilizi realizzati.
La norma
E allora secondo quanto disposto dall'articolo 29 del Dpr 380/2001 l'assuntore dei lavori, indicato come costruttore, è (sempre) responsabile della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano. Specificano, infatti, gli Ermellini che il costruttore, quale diretto responsabile dell'opera, prima di iniziare i lavori, ha il dovere di controllare che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, con la conseguenza che risponderà a titolo di dolo, se darà inizio alle opere nonostante l'accertamento negativo e a titolo di colpa nell'ipotesi in cui ometta di eseguire tale accertamento, perché la responsabilità del costruttore trova il suo fondamento nella violazione dell'obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica. La novità - si legge nella sentenza - è che la responsabilità per gli abusi commessi colpisce anche altre figure.
Lavori di completamento.
E allora è responsabile del reato di costruzione abusiva non solo l'esecutore dei lavori che collabori all'edificazione delle opere principali, ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell'immobile (quali la pavimentazione, l'intonacatura e gli infissi) sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori.