Recarsi all'estero volontariamente non è forza maggiore che giustifica la restituzione del termine per impugnare
La dichiarazione di domicilio consente la notificazione tramite servizio postale per compiuta giacenza
Chi dopo aver dichiarato domicilio si reca volontariamente all'estero - prima della pronuncia della sentenza - non può impugnare affermando la nullità assoluta della notifica effettuata tramite servizio postale e perfezionata "per compiuta giacenza" o chiedere la remissione nei termini per proporre appello sostenendo la propria incolpevole non conoscenza del processo.
La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 31789/2023 - ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il passaggio in giudicato della condanna e la sua esecutività. Secondo i giudici di legittimità il Tribunale, in funzione del giudice dell'esecuzione, ha correttamente respinto l'istanza di rimessione in termini per l'incolpevole decorso di quello per appellare l'estratto contumaciale notificato, ma conosciuto in ritardo. Stesso dicasi per la lamentata nullità assoluta della notifica ugualmente negata dal tribunale.
In primis, la Cassazione fa rilevare che l'incidente di esecuzione, per ragioni ontologiche, non poteva essere sollevato tanto per la nullità della notifica, che determina la mancanza di esecutività della condanna, quanto, in subordine, per aver la restituzione del termine che, invece, presuppone che la notifica sia stata ritualmente effettuata.
Ma, aspetto più importante, è quello affermato dalla Cassazione dove respinge la tesi difensiva della nullità assoluta della notifica per compiuta giacenza al domicilio dichiarato, per essere il ricorrente - a quella data e fino allo spirare del termine a impugnare - all'estero per propria volontà. Infatti, in tal caso, la sua assenza dall'Italia non può costituire il fatto fortuito o la forza maggiore che gli ha impedito (incolpevolmente) di conoscere l'estratto contumaciale notificato e rendersi conto dell'inizio del decorso del termine a impugnare.