L’istituto della comunione non prevede, tra i poteri spettanti all’amministratore, quello di rappresentare in giudizio i comunisti. L’amministratore della comunione non è legittimato ad agire in monitorio, in rappresentanza dei comunisti contro uno di essi, perché difetta nella disciplina della comunione una disposizione analoga a quella prevista per l’amministratore del condominio (articolo 1131 Codice civile che attribuisce il potere di agire in giudizio contro i terzi e i condòmini). Lo precisa...

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