Civile

Regime del margine, stretta sulla buona fede

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di Laura Ambrosi

Per l’applicazione del regime del margine è l’acquirente che deve provare la buona fede e di aver adottato ogni ragionevole controllo, non potendo limitarsi a rilevare che l’acquisto sia avvenuto da un soggetto italiano e non direttamente da quello estero.

Rientra così nella condotta diligente, in una compravendita di veicoli usati, l’individuazione dei precedenti intestatari risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare se l’Iva sia già stata assolta a monte da altri, senza possibilità di detrazione.

A confermare questo principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza 5978 depositata ieri. L’agenzia delle Entrate contestava ad una società operante nella rivendita di veicoli il mancato assolvimento dell’Iva su alcuni acquisti assoggettati al regime del margine. L’impresa impugnava il provvedimento impositivo che era annullato nei due gradi di giudizio. In particolare, secondo la Ctr, poiché la società aveva acquistato le autovetture da altra impresa italiana, non era tenuta ad accertare se il primo cedente straniero avesse correttamente applicato le disposizioni Iva.

La Suprema Corte, cui si appellava l’ufficio, ha accolto il ricorso confermando un principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza 21105/2017).

I giudici hanno ricordato che, qualora l’amministrazione contesti in base ad elementi oggettivi e specifici l’indebita fruizione del regime del margine da parte del cessionario, spetta a quest’ultimo dimostrare la sua buona fede. E cioè non solo di aver agito in assenza della consapevolezza di partecipare ad una evasione, ma anche di aver usato la diligenza massima, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rapportati al caso concreto.

Con riferimento alla compravendita di veicoli usati, rientra nella condotta diligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli stessi risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati da altri elementi facilmente reperibili, al fine di accertare, seppur in via presuntiva, se l’Iva sia già stata assolta a monte da altri, senza possibilità di detrazione. Solo in caso di esito positivo della verifica l’applicazione del regime del margine deve essere riconosciuto anche se l’amministrazione dimostri che l’imposta sia stata già detratta.

In questo caso, secondo la Corte, l’accertamento era di estrema facilità risultando dai libretti di circolazione le intestazioni a società di autonoleggio legittimate a detrarre l’Iva, con esclusione quindi del regime del margine.

Corte di cassazione – Sentenza 5978/2018

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