Comunitario e Internazionale

Regimi sanzionatori dell'Unione Europea: la risposta e le ricadute sul lavoro per gli studi professionali

Di fronte alla portata e alla complessità di tali provvedimenti sanzionatori, le iniziative commerciali delle società europee e italiane possono incontrare il rischio di incorrere in sanzioni economiche e danni reputazionali in conseguenza della violazione dei suddetti provvedimenti.

di Lorenzo Mulazzi *

Nel corso degli ultimi mesi, in risposta all'invasione russa dell'Ucraina, l'Unione Europea ha introdotto otto pacchetti sanzionatori nei confronti di Russia e Bielorussia.

Di fronte alla portata e alla complessità di tali provvedimenti sanzionatori, le iniziative commerciali delle società europee e italiane possono incontrare il rischio di incorrere in sanzioni economiche e danni reputazionali in conseguenza della violazione dei suddetti provvedimenti. In questo contesto, l'attività degli studi legali e segnatamente dei dipartimenti di compliance nell'ambito dell'export control, consiste

(i) nell'individuazione e nell'interpretazione dei suddetti pacchetti sanzionatori;

(ii) nella valutazione circa le implicazioni delle misure sanzionatorie per il cliente, al fine di suggerire soluzioni volte ad evitare che egli incorra in gravi conseguenze;

(iii) eventualmente, nell'assistenza al cliente di fronte alle autorità competenti.

Attraverso l'emanazione di tali regolamenti (2022/259, 2022/260, 2022/261, 2022/328), l'Unione Europea ha infatti adottato alcune misure individuali nei confronti di persone fisiche e giuridiche che incidono in diversi settori dell'economia, ad esempio tramite il divieto di esportazione in Russia di beni e tecnologie relativi alla raffinazione del petrolio, misura poi estesa indistintamente a tutti i soggetti operanti nel settore energetico (Reg. (UE) 2022/428).

I regolamenti europei 2022/576 e 2022/879 hanno successivamente inasprito ulteriormente la portata delle misure sanzionatorie, vietando l'esportazione di semiconduttori avanzati ed elettronica di alta gamma, l'acquisto, importazione e trasferimento dalla Russia di petrolio e prodotti petroliferi nonché l'accesso ai porti dell'UE e il trasporto di merci russe sulle strade dell'Unione.

Con l'ottavo pacchetto sanzionatorio, il Consiglio ha infine introdotto un price cap sul petrolio greggio e sui prodotti petroliferi russi.

In particolare, l'attività di assistenza dello studio legale ai propri clienti si concretizza nell'assistenza nella predisposizione di una procedura aziendale in materia diexport control, nella predisposizione di clausole contrattuali che vincolino le controparti agli obblighi in materia e nello svolgimento della formazione necessaria alle funzioni aziendali coinvolte nel processo (es. la funzione commerciale, quella amministrativa, il management della società).

Alla luce della complessità dei provvedimenti sanzionatori sopracitati e della conseguente difficoltà per un operatore commerciale o bancario di svolgere la propria attività in questo instabile contesto internazionale, si segnala come il processo di export control abbia assunto una fondamentale importanza. Ciò ha portato numerose società a nominare un Export Compliance Officer ("ECO"), figura che funge da referente su queste tematiche e punto di contatto fra la società e tutti i consulenti esterni che operano nel processo (dagli studi legali, ai doganalisti, agli ingegneri esperti in due diligence oggettive). Il ruolo di ECO può essere sia interno che esterno, ed è opportuno che sia assegnato a persone fisiche o giuridiche (incluse le società fra professionisti) che presentino idonee garanzie di professionalità.

Una di queste garanzie è data dall'aver acquisito una certificazione presso lo European Institute for Export Compliance ("EIFEC"), un autorevole istituto indipendente che ha quale obiettivo la promozione della sicurezza internazionale attraverso il rispetto della normativa in materia di export control. La certificazione, infatti, è rilasciata agli studi professionali che operano in conformità al Codice dell'Export Compliance, secondo gli standard EIFEC EC1001.

L'ECO ove nominato o i consulenti legali esterni assisteranno dunque il cliente nella valutazione del rischio connesso ad una nuova opportunità commerciale, valutando eventuali restrizioni relative all'esportazione o trasferimento del prodotto. Successivamente viene verificata la possibilità di esportare il prodotto nello Stato di destinazione e l'opportunità di concludere operazioni commerciali con i clienti ivi residenti.

Una volta infatti raccolte le informazioni relative al prodotto (codice articolo prodotto, identificazione prodotto, Stato d'origine nonché eventualmente una vera e propria due diligence oggettiva svolta da tecnici qualificati), viene svolta una due diligence soggettiva , cioè la verifica dei nominativi e della struttura societaria dei clienti e di eventuali altri soggetti coinvolti nelle operazioni. Concluso il processo di Export Control, verrà comunicato l'esito dei controlli e, in caso positivo, sarà possibile concludere l'operazione commerciale che si intende realizzare.

Agli studi professionali operanti nel settore è dunque richiesta una sempre maggiore versatilità e interdisciplinarità per assistere al meglio i clienti nel limitare al massimo il rischio sanzionatorio.

*a cura di Lorenzo Mulazzi – Responsabile del Dipartimento Compliance di Eptalex

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