Civile

Regola del "più probabile che non" per la responsabilità professionale dell'avvocato per condotta omissiva

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a cura della redazione PlusPlus24 Diritto

Avvocato - Responsabilità professionale - Responsabilità verso il cliente - Omessa impugnazione - Regola del più probabile che non - Applicazione
In caso di responsabilità professionale degli avvocati per omessa impugnazione è ravvisabile la fattispecie dell'omissione di condotte che avrebbero prodotto un vantaggio al cliente e l'esito del giudizio, il cui svolgimento è stato precluso dall'omissione del professionista non può essere accertato in via diretta, ma solo in via presuntiva, sicché l'affermazione della responsabilità per colpa implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale.
• Corte di cassazione, sezione II, sentenza 28 novembre 2019 n. 31187

Avvocato - Responsabilità - Condotta omissiva - Vantaggio personale o patrimoniale per il cliente - Regola della preponderanza dell'evidenza - Regola del più probabile che non - Applicazione - Accertamento - Nesso di causalità
In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità tra l'omissione e l'evento del danno ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.
• Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza 30 aprile 2018, n. 10320

Responsabilità del prestatore di opera intellettuale - Regola del "più probabile che non" - Applicazione - Condotta omissiva causa di mancato vantaggio - Accertamento prognostico
La regola della preponderanza o del "più probabile che non ", vigente in materia di responsabilità civile, si applica anche nei casi di responsabilità professionale per condotta omissiva: nel caso di condotte omissive, che , se tenute, avrebbero potuto produrre un vantaggio, il danno deve costituire oggetto di un accertamento prognostico, dato che il vantaggio patrimoniale che il danneggiato avrebbe tratto dalla condotta altrui, che è stata omessa, non si è realmente verificato e non può essere empiricamente accertato.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 24 ottobre 2017, n. 25112

Lavoro autonomo - Professioni intellettuali - Responsabilità - Avvocato - Negligente svolgimento di attività professionale - Responsabilità verso il cliente - Sussistenza - Presupposti - Fattispecie in tema di omessa proposizione di impugnazione.
La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 5 febbraio 2013 n. 2638

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