Civile

Rescissione contratto di appalto, il giudice deve accertare il rispetto delle regole in materia di inadempimento

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto.

Contratto - Appalto - Rescissione da parte della Pa - Inadempimento contrattuale - Accertamento dei presupposti da parte del giudice.
In tema di rescissione del contratto di appalto, l'accertamento da parte del giudice di merito dei presupposti stabiliti dalle norme amministrative per l'esercizio del diritto di autotutela della Pubblica Amministrazione è autonomo e non vincolato alle risultanze sulle quali l'Amministrazione si è basata per far valere il suo diritto potestativo. Tuttavia, tale accertamento deve essere effettuato secondo quanto previsto dalla disciplina prevista dall'art. 1218 cc. e 1453 c.c. Il giudice deve procedere a una valutazione sinergica del comportamento di entrambe le parti compiendo una indagine globale e unitaria che coinvolge nell'insieme il loro comportamento.
•Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 4 marzo 2020 n. 6013

Appalto pubblico - Rescissione - Risoluzione.
Il provvedimento di rescissione della stazione appaltante non impedisce all'appaltatore di agire per la risoluzione del contratto in base alle regole generali relative all'inadempimento contrattuale di non scarsa importanza.
•Corte di cassazione, sezione I, ordinanza 27 settembre 2018 n. 23323

In genere - Appalti pubblici - Rescissione ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865 - Indagini del giudice - Contenuto.
Anche in tema di rescissione del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248, allegato F, del 1865, se è vero che l'accertamento - da parte del giudice del merito - dei presupposti stabiliti da tale norma per l'esercizio del diritto di autotutela della Pa è autonomo, e non vincolato alla risultanze sulle quali l'Amministrazione si è basata per far valere il suo diritto potestativo, è pur vero che lo stesso deve essere compiuto in base alla disciplina privatistica degli articoli 1218 e 1453 del Cc. Tale disciplina, in particolare, non consente al giudice di isolare singole condotte di una delle parti e di stabilire se ciascuna di esse soltanto costituisca motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma impone al giudice di procedere alla valutazione sinergica del comportamento di entrambe, compiendo una indagine globale e unitaria, coinvolgente nell'insieme l'intero loro comportamento, anche se con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché la unitarietà del rapporto obbligatorio, a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuna delle parti non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta del contraente, ma ne esige un apprezzamento complessivo.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 31 gennaio 2014 n. 23274

Appalti - In genere - Appalti pubblici - Rescissione ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248 del 1865 - Indagini del giudice - Contenuto. (Legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato f, articolo 340)
Anche in tema di rescissione del contratto di appalto ai sensi dell'articolo 340 della legge n. 2248, allegato F, del 1865, se è vero che l'accertamento - da parte del giudice del merito - dei presupposti stabiliti da tale norma per l'esercizio del diritto di autotutela della Pa è autonomo, e non vincolato alla risultanze sulle quali l'Amministrazione si è basata per far valere il suo diritto potestativo, è pur vero che lo stesso deve essere compiuto in base alla disciplina privatistica degli articoli 1218 e 1453 del Cc. Tale disciplina, in particolare, non consente al giudice di isolare singole condotte di una delle parti e di stabilire se ciascuna di esse soltanto costituisca motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma impone al giudice di procedere alla valutazione sinergica del comportamento di entrambe, compiendo una indagine globale e unitaria, coinvolgente nell'insieme l'intero loro comportamento, anche se con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché la unitarietà del rapporto obbligatorio, a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuna delle parti non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta del contraente, ma ne esige un apprezzamento complessivo.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 31 gennaio 2014 n. 23274

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