Responsabilità del liquidatore subentrante per omesso versamento
Nota a Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza 21 maggio 2021 n. 20188
Con la pronuncia in esame , la Suprema Corte di Cassazione fornisce interessanti precisazioni in merito alla responsabilità del liquidatore in ordine al mancato versamento I.V.A.
In estrema sintesi, all'odierno imputato - in qualità di liquidatore di una s.r.l. - veniva contestata la violazione della fattispecie di cui all'art. 10-ter D.Lgs. 74/2000 per il mancato versamento riguardante l'anno di imposta antecente la sua nomina avvenuta prima della scadenza dell'obbligo di versamento dell'imposta stessa.
Nel rigettare il ricorso presentato dalla difesa, la Suprema Corte ribadisce - in prima istanza - l'irrilevanza della circostanza secondo cui la dichiarazione fondante l'obbligo di versamento fosse stata effettuata dal precedente amministratore, anteriormente alla nomina del liquidatore.
In particolare, si legge nelle motivazioni che "nessuna norma [...] prevede che l'obbligo di versamento incombe sul solo legale rappresentante che abbia effettuato la corrispondente dichiarazione, essendo sufficiente che si possieda la veste della rappresentanza al momento della scadenza dell'obbligo di versamento" (pp. 1-2).
Tale posizione, pertanto, si pone in continuità con il tradizionale orientamento secondo cui "in caso di successione nella carica di amministratore di società/legale rappresentante in un momento successivo alla presentazione della dichiarazione di imposta e prima della scadenza del termine fissato per l'adempimento dell'obbligo tributario di versamento, sussiste la responsabilità, per i reati tributari connessi all'omesso versamento di imposte dovute, di colui che succede nella carica dopo la presentazione della dichiarazione di imposta e prima del termine ultimo per il versamento della stessa" (p. 2).
Del pari, la Corte esclude anche che il liquidatore possa essere mandato esente da responsabilità penale sulla scorta del dettato di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 603/1972, il quale dispone che "i liquidatori dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche che non adempiono all'obbligo di pagare, con le attività della liquidazione, le imposte dovute per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori, rispondono in proprio, dei pagamenti delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci e associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari" (pp. 2-3).
Secondo l'impostazione difensiva, infatti, la richiamata disposizione avrebbe il fine di limitare la responsabilità del liquidatore - in caso di omesso versamento - nelle sole ipotesi in cui quest'ultimo abbia distratto l'attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte per destinarlo ad altre finalità.
Sennonché, come si può leggere, tale tesi viene disattesa dalla Suprema Corte: da un lato, in forza di un elemento di natura letterale, dal momento che l'art. 36 "fa espresso riferimento alle sole imposte "sul reddito" (p. 3), mentre, sotto altro profilo, sempre tale norma, "per la sua collocazione e il suo tenore", è finalizzata a "disciplinare unicamente, nella fase della riscossione tributaria, l'obbligazione solidale, di natura civile, propria del liquidatore per il pagamento dei tributi non versati, obbligo condizionato ai presupposti ivi specificati, e senza che alcuna incompatibilità logico-giuridica possa trarsi tra il contenuto e il significato di detta previsione e la persistenza dell'obbligo di versamento [...] il cui inadempimento è sanzionato, sul piano penale, dall'art. 10-ter" (p. 3).
Detto altrimenti, l'obbligazione ex art. 36 rientra tra le obbligazioni proprie ex lege e, in particolare, "quello nei confronti del liquidatore è credito dell'amministrazione finanziaria non strettamente tributario, ma "più che altro civilistico, il quale trova titolo autonomo rispetto all'obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto della responsabilità stessa" (p. 3).
Ne consegue quindi che "intatto il dictum dell'art. 10-ter [...] la responsabilità solidale in proprio del liquidatore "in proprio" di cui all'art. 36 cit., si porrà su un piano, evidentemente, non alternativo [...] ma semmai cumulativo rispetto a quello dell'obbligo penale" (pp. 3-4).