Responsabilità

Responsabilità medica, se la vittima durante il processo muore il giudice deve valutare l’aspettativa di vita

Lo precisa la Cassazione con l’ordinanza 30461/2024

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di Mirko Martini

Nel caso in cui durante un processo giudiziario il danneggiato deceda per una causa non imputabile all’evento che ha arrecato il danno, allora è necessario porre in essere determinati accertamenti per poter verificare e stabilire la concreta liquidazione del danno biologico collegata all’effettiva aspettativa di vita e di tutte le spese mediche che sono state sostenute dal danneggiato. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 26 novembre 2024, n. 30461.

Preliminarmente...