Nel caso in cui durante un processo giudiziario il danneggiato deceda per una causa non imputabile all’evento che ha arrecato il danno, allora è necessario porre in essere determinati accertamenti per poter verificare e stabilire la concreta liquidazione del danno biologico collegata all’effettiva aspettativa di vita e di tutte le spese mediche che sono state sostenute dal danneggiato. Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 26 novembre 2024, n. 30461.
Preliminarmente...

