Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità della Pa per la custodia delle strade

immagine non disponibile

a cura della redazione di PlusPLus24 Diritto

Responsabilità per cose in custodia - Specifiche misure di sicurezza - Adozione - Incolumità degli utenti - Regole generali - Violazione - Responsabilità colposa.
La custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata ma si estende ai margini della carreggiata ed altresì più ampiamente ai margini gli elementi accessori e pertinenze, anche inerti. La circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada comunque non esime la P.A. dal valutare se la medesima possa in concreto costituire un rischio per l'incolumità degli utenti. La condotta rimane infatti connotata come colposa non solo in caso di inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica) ma anche in caso di violazione delle regole generali di prudenza e di perizia. Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 9 luglio 2021 n. 19610

Responsabilità civile - Cose in custodia - Incendio - Presunzione di colpa - In genere strada - Elemento accessorio o pertinenza della stessa - Barriera laterale - Assenza o inadeguatezza - Danni arrecati a terzi - Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Configurabilità - Condizioni.
In materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., la custodia esercitata dal proprietario o gestore della strada non è limitata alla sola carreggiata, ma si estende anche agli elementi accessori o pertinenze, ivi comprese eventuali barriere laterali con funzione di contenimento e protezione della sede stradale, sicché, ove si lamenti un danno derivante dalla loro assenza (o inadeguatezza), la circostanza che alla causazione dello stesso abbia contribuito la condotta colposa dell'utente della strada non è idonea ad integrare il caso fortuito, occorrendo accertare giudizialmente la resistenza che la presenza di un'adeguata barriera avrebbe potuto opporre all'urto da parte del mezzo.
Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 20 novembre 2020 n. 26527

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Strade mancata predisposizione di barriera laterale di protezione stradale - Responsabilità colposa ex art. 2043 c.c. in assenza di specifiche norme prescrittive - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di responsabilità civile della P.A. per la manutenzione di una strada, sotto il profilo dell'omessa predisposizione delle opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime la P.A. medesima dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, se quella strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa della prima può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).
Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 5 maggio 2017 n. 10916