Civile

Responsabilità precontrattuale in base alla regola "secondo buona fede"

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Responsabilità precontrattuale (trattative e formazione del contratto) - Regola ex art. 1337 c.c. - Riferimento alla sola ipotesi di rottura delle trattative - Esclusione - Valore di clausola generale - Sussistenza .
La responsabilità precontrattuale non è limitata al caso di rottura ingiustificata delle trattative, ma, consistendo l'articolo 1337 cod. civ. in una clausola generale può risultare da ogni comportamento sleale o contrario a correttezza che abbia significativamente inciso sulle trattative, e che può rilevare anche se il contratto si è poi in realtà concluso.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 12 luglio 2019 n.18748

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Responsabilità precontrattuale (trattative e formazione del contratto) - Obbligo di buona fede nelle trattative - Violazione - Azione risarcitoria - Ammissibilità anche in caso di intervenuta stipulazione del contratto - Sussistenza - Condizioni.
La violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, previsto dagli artt. 1337 e 1338 c.c., assume rilievo in caso non solo di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche di contratto validamente concluso quando, all'esito di un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, alla parte sia imputabile l'omissione, nel corso delle trattative, di informazioni rilevanti le quali avrebbero altrimenti, con un giudizio probabilistico, indotto a una diversa conformazione del contratto stesso.
•Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 23 marzo 2016 n. 5762

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Responsabilità precontrattuale (trattative e formazione del contratto) - Regola della buona fede nella formazione del contratto - Violazione - Azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. - Ammissibilità - Anche in caso di stipulazione del contratto - Sussistenza - Condizioni.
L'azione di risarcimento danni ex art. 2043 cod. civ. per lesione della libertà negoziale è esperibile allorché ricorra una violazione della regola di buona fede nelle trattative contrattuali - nella specie, finalizzate alla stipulazione di una transazione - che abbia dato luogo a un assetto d'interessi più svantaggioso per la parte che abbia subìto le conseguenze della condotta contraria a buona fede, e ciò pur in presenza di un contratto valido, ovvero, nell'ipotesi di invalidità dello stesso, in assenza di una sua impugnativa basata sugli ordinari rimedi contrattuali.
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 17 settembre 2013 n. 21255

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Responsabilità precontrattuale (trattative e formazione del contratto) - Regola di cui all'art. 1337 cod. civ. - Riferimento alla sola ipotesi di rottura delle trattative - Esclusione - Valore di clausola generale - Sussistenza - Conseguente estensione all'ipotesi di contratto concluso validamente ma con condotta pregiudizievole per la controparte - Fattispecie.
La regola posta dall'art. 1337 cod. civ. non si riferisce alla sola ipotesi della rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale, il cui contenuto non può essere predeterminato in modo preciso e implica il dovere di trattare in modo leale, astenendosi da comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo alla controparte ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con l'ordinaria diligenza, ai fini della stipulazione del contratto. Ne consegue che la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell'altrui comportamento scorretto. (In applicazione del riportato principio, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici di merito per i quali costituiva violazione del canone di buona fede di cui il comportamento di una società di leasing che aveva omesso di informare la controparte circa la già avvenuta sospensione delle agevolazioni fiscali di cui alla legge n. 341 del 1995 e, anzi, aveva fornito assicurazioni circa la possibilità di far ricorso alle dette agevolazioni, per le quali la controparte medesima si era indotta alla stipula del contratto di locazione finanziaria).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 8 ottobre 2008 n. 24795

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