Rassegne di Giurisprudenza

Responsabilità professionale del notaio per atti pregiudizievoli per i terzi

a cura della Redazione Diritto

Responsabilità professionale – Notaio - Dovere di rogare un atto non affetto da nullità ma pregiudizievole per i terzi - Esclusione

Ai sensi degli artt. 27 e 28 della l. n. 89 del 1913 (l.notarile), il notaio è obbligato a prestare il suo ministero e, dunque, tenuto a rogare gli atti che gli vengono richiesti col solo divieto inerente agli atti nulli, ma non può comunque rogare l’atto richiesto se è consapevole che esso, benché non nullo, è potenzialmente idoneo ad arrecare pregiudizio a terzi, perché le citate disposizioni, dettate eminentemente a fini disciplinari e deontologici, non esimono il professionista dal generale dovere di “neminem laedere” e, cioè, di astensione da comportamenti produttivi di danni. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, sul presupposto del divieto di rifiutare il ministero, aveva escluso la responsabilità extracontrattuale di un notaio, il quale - pur consapevole della carenza di legittimazione del richiedente ex art. 2882 c.c. - aveva rogato un atto di restrizione di una formalità ipotecaria e curato i conseguenti adempimenti pubblicitari, così arrecando un pregiudizio al titolare della garanzia, cancellata senza il suo consenso).

Corte di Cassazione, civ., sez. III, Sentenza del 09 gennaio 2025, n. 486

Notariato - Responsabilità professionale responsabilità del notaio nei confronti di terzi pregiudicati dall’attività negligente del pubblico ufficiale nel rogitare un atto inter alios, che sia risultato inefficace tra questi ultimi - Sussistenza - Natura - Conseguenze - Fattispecie.

Sussiste la responsabilità da “contatto sociale” del notaio, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, nei riguardi dei terzi che siano stati pregiudicati dalla sua attività negligente nel rogitare un atto di compravendita immobiliare inter alios risultato inefficace nei loro confronti, quando il danno sia conseguenza della violazione di regole di condotta tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale ed imposte dalla legge per tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell’attività svolta dal danneggiante, estendendosi la prestazione d’opera professionale alle attività di controllo e verifica, preparatorie e successive alla compravendita, necessarie ad assicurare la serietà e certezza dell’atto giuridico da rogarsi.

Corte di Cassazione, sez. II, civ., ordinanza 18 luglio 2024 n. 19849

Notariato - Responsabilità professionale procura speciale a vendere - Autenticazione del notaio - Violazione dovere di diligenza qualificata nella identificazione del soggetto che ha rilasciato la procura - Responsabilità del notaio anche nei confronti del terzo interessato all’acquisto - Sussistenza - Fondamento.

Il notaio che, nella autenticazione di una procura speciale a vendere preparatoria del successivo contratto traslativo, violi il dovere di diligenza qualificata impostogli ai fini dell’identificazione del soggetto che rilascia detta procura, può essere chiamato a rispondere, a titolo di responsabilità contrattuale, in applicazione dei principi in tema di cd. contatto sociale qualificato, anche dei danni cagionati al terzo interessato all’acquisto in conseguenza di tale negligente identificazione, poiché il contratto d’opera professionale finalizzato al rilascio della procura speciale, benché formalmente concluso fra il notaio e il futuro venditore ed avente ad oggetto un negozio unilaterale, è fonte di obblighi di protezione pure nei confronti dell’aspirante compratore, il quale va qualificato come “terzo protetto dal contratto”.

Corte di Cassazione, sez. II, civ., ordinanza 8 aprile 2020 n. 7746