Responsabilità del professionista consulente nella ipotesi di sottrazione al pagamento delle imposte da parte di società fallita presupposti
Proseguiamo nel nostro percorso ideale che tende a meglio individuare i presupposti per la dichiarazione di responsabilità del professionista sia in sede civile che penale; scopo finale è quello di limitare il dilagare di azioni o procedimenti penali fondati sul presupposto della responsabilità del professionista.
Proseguiamo nel nostro percorso ideale che tende a meglio individuare i presupposti per la dichiarazione di responsabilità del professionista sia in sede civile che penale; scopo finale è quello di limitare il dilagare di azioni o procedimenti penali fondati sul presupposto della responsabilità del professionista.
La sentenza oggi in commento è la n 6164/2020 con cui la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Penale, ha dettato il principio in base al quale, per poter ipotizzare il concorso del professionista nella realizzazione del delitto di cui all'art 11 d.lgs. n 74/2000, è necessario delimitare in sede di merito non solo le singole operazioni tese ad eludere la riscossione coattiva, ma anche il contributo fornito dal professionista in relazione alle dette operazioni.
Nei fatti, è necessario descrivere la condotta tenuta dal professionista ponendola in relazione agli atti fraudolenti idonei a rendere la riscossione del tutto o in parte inefficace: tanto perché non è possibile ricondurre in capo al professionista, solo perché avvocato o commercialista, tutte le operazioni tese ad incidere astrattamente sulla possibilità di riscossione del fisco.
Determinante è il ruolo cui ha assolto il professionista imputato, in quanto la sua qualità di consulente legale e gestore di fatto dell'azienda, non è sufficiente a poter imputare in capo allo stesso il compimento delle azioni funzionali alla sottrazione fraudolenta di beni, al pagamento delle imposte e sanzioni; è indispensabile in che misura il professionista abbia contribuito alla realizzazione delle condotte fraudolente, di cui indispensabile specificare l'epoca, la natura e la destinazione illecita.
La vicenda, che qui ci occupa, prende le mosse da un provvedimento di sequestro preventivo adottato in sede di indagini preliminari al fine di confiscare beni, per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte di cui all'art 11 d.lgs. 74/2000: indagato era un avvocato, consulente legale dell'azienda debitrice, accusato di essere stato ideatore di atti fraudolenti posti in essere mediante una serie di azioni idonee ad operare delle trasformazioni sociali quali il trasferimento di sede, la nomina di prestanomi a nuovi amministratori o liquidatori della società. Il tutto, evidentemente finalizzato a rendere inefficace qualsiasi attività di riscossione coattiva del fisco in relazione a debiti erariali della società.
Avverso l'ordinanza del Tribunale (di conferma del decreto avvenuta in sede di riesame) l'indagato, avvocato civilista, consulente della società, proponeva opposizione evidenziando il mancato riscontro probatorio relativamente agli indizi evidenziati relativamente al suo concorso nei reati ascritti.
In buona sostanza, in sede di gravame, si deduceva la assoluta infondatezza dell'ordinanza impugnata, laddove la stessa traeva prova del concorso del professionista indagato dal semplice fatto di essere stato lo stesso fornitore di prestazione professionale in favore dei contribuenti infedeli. A tal fine si evidenziava che tali circostanze (erogazione di prestazione professionale), seppur vere, erano del tutto inidonee a poter giustificare il suo coinvolgimento nelle condotte illecite.
Nello specifico, il professionista indagato rilevava la violazione di legge ed il vizio logico al fine di formulare opposizione al sequestro conservativo diretto e per equivalente. A tal fine si deduceva che la somma oggetto di sequestro trovava giustificazione dal contratto di prestazione professionale (assistenza in materia legale, sia giudiziale che stragiudiziale), il cui compenso era predeterminato a corrispondersi con cadenza mensile; di conseguenza, avendo documentato circa quattro anni di rapporto e di espletamento delle prestazioni professionali, precisava che il sequestro non era giustificato in quanto avrebbe dovuto porre in dubbio l'esistenza del rapporto professionale e l'assolvimento di prestazioni legali, come sopra individuate.
Si rilevava ancora che il Tribunale aveva omesso del tutto la verifica circa i principi giurisprudenziali esistenti in relazione alla tipizzazione delle condotte e del profitto ai fini del sequestro. Di fatti, si rilevava che, da un attento esame della giurisprudenza di merito, il professionista, al fine di essere considerato concorrente nel reato, avrebbe dovuto dare alla commissione dell'illecito un contributo concreto, consapevole seriale e ripetitivo, idoneo a renderlo consapevole ispiratore della frode.
Sotto l'aspetto del quantum da confiscare si precisava doveva essere l'equivalente della somma di denaro o l'attività patrimoniale sottratta all'erario perseguita mediante gli simulati o fraudolenti posti in essere.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.6164/2020, dichiarava il ricorso interposto dalla difesa dell'imputato fondato. Dopo aver ritenuto sussistenti i reati contestati nella vicenda giudiziaria che hanno condotto al giudizio, qualificandoli come delitti di natura tributaria e fallimentare, si è posto il quesito circa la sussistenza del concorso di chi aveva svolto attività professionale di avvocato e consulente per conto degli altri indagati nel giudizio di cui al presente commento.
Ciò è stato effettuato mediante un confronto con quanto assunto dalla difesa e tendente a provare la legittimità dei comportamenti tenuti dall'imputato avvocato e la sua estraneità alle azioni illecite, perché evidentemente da ricondurre in capo ad altri soggetti. Di converso, la Corte evidenziava come il Tribunale aveva ribadito la inidoneità delle deduzioni rappresentate dell'imputato al fine negare il "fumus"circa la sussistenza dei reati contestati.
La Corte, nel rilevare che la ricostruzione operata in sede cautelare può essere ritenuta coerente con il costante orientamento giurisprudenziale in base al quale il legale concorre in qualità di extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta documentale, laddove, pur consapevole dei propositi finalizzati alla distrazione dei beni, fornisce all'amm.re o liquidatore di società in dissesto consigli in relazione ai mezzi giuridici idonei a sottrarre beni ai creditori ovvero lo assista negli atti o comunque "svolga attività tesa a garantire o rafforzare l'impunità, con la propria assistenza e preventive assicurazioni garantisca l'altrui progetto delittuoso ( cfr cass.8276/2015 , 49472/2013)
La corte , pur ravvisando quanto sopra, rilevava che tali conclusioni non possono operare con espresso riferimento al concorso dell'indagato nel reato ex art 11 dlgs 74/2020 in quanto, al fine di poter ipotizzare il concorso del professionista in condotte fraudolente, volte alla sottrazione di beni al pagamento di imposte, è necessario operare una analitica descrizione dei comportamenti tenuti dal professionista, individuando in modo evidente la tipologia degli atti fraudolenti in grado a rendere, solo in parte o del tutto inefficace la procedura coattiva di riscossione del fisco. In ragione di tale considerazione, l ‘imputazione che riferisce " di una serie di atti fraudolenti …" non è assolutamente in grado di far comprendere quali siano gli atti posti in essere né quale sia stato il contributo dell'indagato.
Se il ruolo del consulente legale e gestore dell‘azienda, può ritenersi idoneo a giustificare il suo coinvolgimento nella determinazione delle iniziative aziendali prodromiche al fallimento ed allo svuotamento delle casse ed all'occultamento delle scritture, o non idoneo al fine di ricondurre in capo allo stesso tutte le attività funzionali alla sottrazione fraudolenta di beni al pagamento delle imposte, sanzioni ed interessi, è necessario chiarire analiticamente in che misura abbia contribuito e partecipato in dette opere fraudolenti di cui, peraltro, è doveroso indicarne l epoca e la sua illecita destinazione
•Avvocato cassazionista, giornalista; membro comitato scientifico nazionale School university