Penale

Ricorso inammissibile se sottoscritto da avvocato non iscritto nello speciale albo della Cassazione

immagine non disponibile

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Impugnazioni penali - Ricorso per cassazione - Difensore - Avvocato - Cassazionista - Appello convertito in ricorso - Deroga - Esclusione.
Alla regola secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile qualora i motivi siano sottoscritti da avvocato non iscritto nello speciale albo dei professionisti abilitati al patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori, non è prevista deroga per il caso di appello convertito in ricorso. In caso diverso verrebbero elusi, in favore di chi abbia erroneamente qualificato il ricorso, obblighi sanzionati per chi abbia proposto l'esatto mezzo di impugnazione.
•Corte di cassazione, sezione III penale, ordinanza 9 novembre 2018 n. 51049

Ricorso per cassazione - Proposizione da parte dell'imputato personalmente - Violazione dell'art. 613 c.p.p. come novellato dalla l. n. 103/17 - Inammissibilità.
Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso successivo al 4 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della L. n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato (e quindi anche del condannato) di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (articolo 571 c.p.p., comma 1, e articolo 613 c.p.p., comma 1).
•Corte di cassazione, sezione I penale, ordinanza 26 settembre 2018 n. 42025

Impugnazioni - Cassazione - Difensori - Sottoscrizione del ricorso - Esclusivamente da difensore non iscritto nell'albo speciale della corte di cassazione - Conseguenze.
Il ricorso per cassazione che non sia proposto personalmente dall'imputato deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (articolo 613 c.p.p., comma 1), da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la relativa causa di inammissibilità integra un vizio originario dell'atto, che lo rende inidoneo alla finalità processuale perseguita e osta alla valida instaurazione del giudizio di impugnazione; il vizio non potrebbe essere sanato nemmeno dal successivo conseguimento da parte del difensore della specifica abilitazione richiesta, né dagli eventuali motivi nuovi che fossero presentati da un difensore cassazionista dopo la scadenza del termine per impugnare.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 16 giugno 2017 n. 30390

Cassazione - Difensori - Sottoscrizione del ricorso - Difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
In caso di sottoscrizione dell'atto d'appello esclusivamente da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, la qualificazione dell'impugnazione da parte del giudice adito come ricorso con trasmissione degli atti al giudice di legittimità rende l'atto irricevibile per difetto di ius postulandi; né il vizio può essere sanato dalla successiva iscrizione del difensore nell'albo speciale o dalla presentazione, dopo la scadenza del termine per impugnare, di motivi nuovi da parte di un difensore cassazionista.
•Corte di cassazione, sezione II penale, sentenza 7 giugno 2017 n. 28359

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©