Ricorso incidentale tardivo ammesso solo se "contrasta" quello principale
L'assicurazione che intenda contestare, in sede di legittimità, la percentuale di responsabilità attribuita al proprio assicurato Rca non può agire oltre i termini di decadenza ordinari, se il suo interesse processuale non dipende dalla presentazione del ricorso principale. Infatti, non è ammissibile il ricorso per cassazione "incidentale tardivo" se il motivo con cui si contesta la sentenza di merito è originario e autonomo rispetto alle questioni sollevate dal ricorso principale. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 27616 depositata ieri e inviata al massimario del giudice di legittimità, ha ribadito il principio dichiarando inammissibile il ricorso di un'assicurazione che contestava l'attribuzione, fatta dal giudice di merito, di una percentuale di responsabilità al proprio assicurato, coinvolto in un incidente mortale stradale con più parti. Quindi l'interesse della società ricorrente a ridurre o escludere il risarcimento verso gli eredi della vittima non poteva sorgere dal ricorso principale proposto contro il Comune custode della strada da parte di un altro dei coobligati al pagamento dei danni. Ricorda perciò la Cassazione che il superamento dei termini di decadenza per proporre l'impugnazione incidentale è giustificato "solo" dal fatto che l'interesse a ricorrere, cioè a difendersi o a contrastare le ragioni dell'attore principale in Cassazione, sia determinato proprio dal contenuto del ricorso di quest'ultimo. Deve in conclusione trattarsi di interesse - sorto solo a seguito della proposizione del ricorso principale e diverso e contrapposto rispetto a quello fatto valere con l'azione principale.
Cote di Cassazione – Sezione III – Ordinanza 29 ottobre 2019 n. 27616