Amministrativo

Ricorso straordinario, va rimborsato il contributo unificato non le spese legali

Il mezzo impugnatorio per la rimozione di un atto amministrativo definitivo lascia a carico delle parti, privata e pubblica, eventuali costi di difesa tecnica non obbligatoria in tale procedimento

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di Paola Rossi

Con il parere n. 135/2024 il Consiglio di Stato ha delimitato il perimetro del regolamento tra le parti sulle spese sostenute per il giudizio in caso di ricorso straordinario. Concludendo che le spese di lite non sono addossabili alla parte soccombente nel giudizio a differenza del contributo unificato che se anticipato dalla parte vittoriosa va a questa restituito il corrispondente importo.

Spese legali
Sul primo punto i giudici di Palazzo Spada fanno rilevare in primis il carattere di “gratuità” del rimedio straordinario attivato per il quale non è imposta l’assistenza di un legale. Quindi sono spese che non sono rivendicabili al momento della definizione della causa con il riconoscimento dei relativi importi dalla parte soccombente a favore di quella vittoriosa. Di fatto una situazione di piena parità tra soggetto pubblico e privato coinvolti nel ricorso straordinario.
Infatti, si legge nel parere che in base alla disciplina dettata dagli articoli 8 e seguenti del Dpr 1199/1971, elemento strutturale del ricorso straordinario è la sua gratuità in senso bidirezionale, ovvero che nessuna parte è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in caso di soccombenza, né quella pubblica né quella privata.

Contributo unificato
Sul punto del costo sostenuto per il contributo unificato, invece, il concetto di soccombenza assume rilievo ai fini di chi sia tenuto a sopportarne il peso.
Per cui - come afferma il Consiglio di Stato - il soggetto passivo del contributo unificato - anche nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - va individuato nella parte soccombente nella causa e non in quella che lo abbia anticipato. Precisano i giudici che il contributo unificato è in realtà un’obbligazione ex lege a importo predeterminato e la cui prestazione pecuniaria è dovuta anche nel silenzio della decisione sul punto. Tanto che deve essere in ogni caso automaticamente rimborsata dal soccombente al vincitore che l’abbia dovuta anticipare.

Risarcimento danni
Sul punto della pretesa di vedersi risarcire i danni a seguito dell’annullamento dell’atto ammnistrativo rimosso con lo strumento straordinario i giudici chiariscono che si tratta di azione autonoma da promuovere entro 120 giorni dall’accoglimento del ricorso, cioè dalla definitività della sentenza. E non poteva pertanto la parte privata che si vede ora parzialmente accogliere il ricorso sul punto del contributo unificato agire in questa stessa sede per la richiesta dei danni il cui termine per domandarli era ormai spirato.

Competenza del giudice tributario
Infine, il parere si conclude con l’affermazione della giurisdizione del giudice tributario sulla richiesta di restituzione del contributo unificato. Il giudice tributario affronterà tutte le questioni inerenti i presupposti, la base imponibile e le aliquote, risultando impossibile, per il giudice amministrativo procedente, intervenire su qualsivoglia aspetto liquidatorio di un’obbligazione ex lege di natura tributaria. Salva l’individuazione della parte soccombente - soggetto passivo del tributo - tenuta al rimborso.

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