Riduzione e non esenzione della Tia per l'irregolare raccolta dei rifiuti
Non c'è per i rifiuti assimilati un diverso obbligo di istituzione e raccolta: il Dlgs 22/1997 li considera come rifiuti urbani a tutti gli effetti, senza che rilevi la circostanza che l'utente provveda direttamente allo smaltimento (mediante cessione a titolo oneroso a terzi) dei rifiuti prodotti. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 14541, depositata ieri, nell'accogliere il ricorso della società concessionario del Comune ha stabilito che l'irregolare o insufficiente servizio di raccolta non può comportare l'esenzione dal pagamento del tributo, ma solo la semplice riduzione della tariffa.
Il contenzioso tributario
La società concessionario del servizio di smaltimento dei rifiuti, ha proposto ricorso in Cassazione avverso la sentenza sfavorevole dei giudici di secondo grado. Oggetto del contenzioso era una fattura che una Srl non aveva pagato per la Tia, relativa all'anno 2009, in riferimento ad uno stabilimento collocato in una frazione del Comune. I giudici della Ctr avevano ritenuto che:
1) fosse dimostrato, dalla documentazione prodotta dalla Srl, il mancato svolgimento del servizio;
2) la società concessionario del Comune , come emerge dagli atti , non era neppure dotata degli strumenti per lo svolgimento del servizio relativo ai rifiuti assimilati.
Per tali motivi la Ctr, confermando la sentenza dei giudici di prime cure, ha ritenuto che la Srl dovesse pagare solo il tributo relativo alla parte inerente i rifiuti non assimilati, ritenendo esclusa dal pagamento del tributo la parte produttiva di rifiuti speciali assimilati.
L'analisi della Cassazione
L'amministrazione comunale, tramite la concessionaria del servizio, evidenzia nel ricorso, che nella sentenza dei giudici del merito sembra emergere la supposizione, che per i rifiuti assimilati sussista un diverso obbligo di istituzione e raccolta; ciò è frutto di errore atteso che l'articolo 7, comma 2, del Dlgs 22/1997, li considera come rifiuti urbani a tutti gli effetti.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli articoli 62 e 64 del Dlgs 507/1933, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito e sussista la possibilità della utilizzazione, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il servizio sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente.
I giudici di legittimità ritengono che la sentenza della Ctr è errata laddove ha ritenuto che dall'irregolare od insufficiente svolgimento del servizio di raccolta, ovvero delle specifiche modalità di raccolta dei rifiuti assimilati per legge o regolamento a quelli urbani la conseguenza della riduzione tariffaria prevista dall'articolo 49 del Dlgs 22/1997, può essere prevista, ma non è consentita l'esenzione integrale dal pagamento del tributo.
Corte cassazione – Sezione IV civile – Sentenza 13 luglio n. 14541