Amministrativo

Rifiuti, Tar Lazio annulla l'ultimatum della Regione a Roma Capitale

L'ordinanza contingibile e urgente non può essere utilizzata per disporre un'attività di tipo programmatorio e pianificatorio

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Con sentenza breve, adottata nella camera di consiglio del 25 maggio e depositata oggi (n. 6274/2021) il Tar del Lazio ha annullato l'ordinanza della Regione Lazio dello scorso 1° aprile con cui si ordinava a Roma Capitale di adottare e trasmettere, entro 30 giorni, un piano impiantistico ai fini dell'autosufficienza in termini di trattamento, trasferenza e smaltimento dei rifiuti, recante anche l'impegno a realizzare una rete integrata e adeguata di impianti.

"Il Tar del Lazio – commenta Facebook la sindaca Virginia Raggi - ha accolto il nostro ricorso e ha annullato l'ordinanza con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti imponeva a Roma Capitale di indicare una discarica dentro la città. Si tratta di una vittoria per tutti i cittadini e tutti i territori che, da troppi anni, pagano scelte scellerate calate dall'alto. Ora la Regione Lazio non ha più alibi".

A stretto giro la replica del Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti:"La sostanza non cambia: il Tar conferma chiaramente che Roma non ha un piano impiantistico, non ha indicato i siti dove collocare gli impianti e non sa dove portare i rifiuti che produce. La situazione sta diventando gravissima: Roma rischia di essere invasa dai rifiuti. Già oggi informerò il Governo del pericolo che corre Roma".

Ad ogni modo, lo strumento adoperato dalla Regione, quello cioè dell'ordinanza contingibile e urgente è apparso, al giudice della legittimità, non correttamente esercitato nel caso di specie. Se è vero, infatti, che l'ordinanza contingibile e urgente in tema di rifiuti può essere legittimamente adottata, ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, solo per "consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti" e che ha un contenuto normativamente prestabilito, ne consegue che esso non può essere utilizzato per altre finalità.

E dunque non per disporre un'attività di tipo programmatorio e pianificatorio. La definizione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti non integra, infatti, una speciale e temporanea "forma di gestione dei rifiuti", necessaria ad affrontare e risolvere una situazione eccezionale e non prevedibile.

Lo stesso Tribunale, infine, ha richiamato in sentenza l'art. 13 della legge regionale n. 27 del 1998, recante la disciplina della gestione dei rifiuti, che attribuisce alla Regione il diverso (rispetto all'ordinanza contingibile e urgente) strumento dell'esercizio del potere sostitutivo in caso di omessa adozione, da parte dei Comuni e delle Province (nella specie, la Città metropolitana), di atti obbligatori previsti dalla legge. A tanto è conseguito quindi l'annullamento dell'ordinanza regionale, con salvezza ovviamente degli ulteriori provvedimenti che la Regione vorrà adottare.

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