Penale

Riforma Cartabia, sui reati a querela, sì della Cassazione alla interlocuzione con le Procure

Con le sentenze n. 22641 e 22658 di oggi la Suprema corte accoglie il ricorso di due persone condannate per furto aggravato per difetto di delega nella querela e perché agli atti vi era una "mera denuncia"

di Francesco Machina Grifeo

La Cassazione torna sugli effetti della riforma Cartabia sui procedimenti per i reati per i quali è stata introdotta la procedibilità a querela. Con la sentenza n. 22641 depositata oggi, dopo aver ribadito che la novella in quanto condizione di maggior favore trova applicazione anche ai reati commessi prima della sua entrata in vigore, ha accolto il ricorso di un uomo accusato di furto aggravato mentre era in comunità per espiare una pena.

La V Sezione penale interrogatasi sull'esistenza di una valida condizione di procedibilità, ha rilevato che la denunzia/querela agli atti non possedeva i requisiti necessari. Infatti, l'atto era stato firmato da un'operatrice della comunità delegata alla presentazione della denunzia dal legale rappresentante della Cooperativa sociale, proprietaria dell'autovettura, senza però che la sua firma fosse autenticata.

La Suprema corte ricorda che "in luogo dell'avente diritto, la querela può essere presentata dal suo procuratore speciale, ma la procura speciale che legittima quest'ultimo deve essere rilasciata con le formalità suddette" (in questo senso, n. 33162 del 2018). E cioè quelle indicate dall'art. 337 cod. proc. pen. «formalità della querela» che, al comma 1, prevede che la dichiarazione di querela è proposta con le forme di cui all'art. 333, comma 2, cod. proc. pen. che, a sua volta, stabilisce che la denunzia può essere presentata oralmente o per iscritto personalmente o a mezzo di «procuratore speciale». L'art. 337, comma 2, codice di rito prevede, inoltre, che la querela presentata oralmente può essere sottoscritta, oltre che dall'interessato personalmente, anche dal suo procuratore speciale. La norma di riferimento in tema di procura speciale è l'art. 122 cod. proc. pen. secondo cui «Quando la legge consente che un atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale, la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata […].

Con la decisione n. 22658 di oggi, la Suprema corte con riferimento a una condanna per furto aggravato rispetto al quale sussisteva una "mera denuncia" non accompagnata da alcuna richiesta di punizione, ha accolto il ricorso dell'imputato. Per la V Sezione penale il "silenzio legislativo esclude uno stringente dovere di svolgere accertamenti, quanto alla sopravvenuta presentazione di una querela, accertamenti che peraltro possono solo indicativamente essere delineati, in assenza di un puntuale percorso normativo". Ne consegue, argomenta la decisione, "che appare ragionevolmente sostenibile la sussistenza di un onere in capo alla pubblica accusa di introdurre atti sopravvenuti che, come detto, valgano a documentare la persistente procedibilità dell'azione penale esercitata". "Tutto ciò - continua la Corte - non esclude che il giudice di legittimità, nel tentativo di porre rimedio alle carenze normative, attivi prassi finalizzate a impedire che ritardi, da parte delle Procure della Repubblica, nella trasmissione delle querele sopravvenute possano condurre ad epiloghi decisori di improcedibilità nonostante la sopraggiunta presentazione di istanze punitive. Ma, si ripete, si tratta di modelli organizzativi che, in assenza di puntuali indicazioni normative, rappresentano uno scrupolo istituzionale finalizzato all'avanzamento della tutela garantita dall'ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela".

E nel caso specifico "una interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara ha consentito di accertare che non risulta essere stata presentata alcuna querela, a seguito dell'originaria denuncia". Ne discende che la sentenza va annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.

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